L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione dell’Unione Nazionale Consumatori, di Federalberghi e di alcuni consumatori, ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale realizzata, a partire da settembre 2011 e tuttora in corso, da TripAdvisor LLC (società di diritto statunitense che gestisce il sito www.tripadvisor.it) e da TripAdvisor Italy S.r.l., irrogando in solido ai due operatori una sanzione amministrativa di 500 mila euro.
Con questo provvedimento, l’Antitrust ha vietato la diffusione e la continuazione di una pratica commerciale consistente nella “diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni”, pubblicate sulla banca dati telematica degli operatori, adottando strumenti e procedure di controllo inadeguati a contrastare il fenomeno delle false recensioni. In particolare, TripAdvisor pubblicizza la propria attività mediante claim commerciali che, in maniera particolarmente assertiva, enfatizzano il carattere autentico e genuino delle recensioni, inducendo così i consumatori a ritenere che le informazioni siano sempre attendibili in quanto espressione di reali esperienze turistiche.
A giudizio dell’Autorità, le condotte contestate violano gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, “risultando idonee a indurre in errore una vasta platea di consumatori in ordine alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto e ad alterarne il comportamento economico”. L’intervento dell’Antitrust punta a evitare che i consumatori assumano le proprie scelte economiche, in ordine ai servizi resi dalle strutture turistiche ricercate sul sito, basandosi anche su informazioni pubblicitarie non rispondenti al vero. Entro 90 giorni le due società dovranno comunicare le iniziative assunte per ottemperare al divieto di ulteriore diffusione e continuazione della pratica commerciale scorretta. La sanzione amministrativa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.
Inoltre, negli stessi giorni, un milione di multa a Samsung Italia, per pratica commerciale scorretta. L’ha irrogata l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, censurando le modalità con cui fino all’anno in corso è stata presentata al pubblico una delle principali caratteristiche di smartphone e tablet: in particolare, si tratta delle informazioni fornite in merito alla memoria “ROM” degli smartphone e dei tablet, in quanto la capacità in effetti disponibile per i consumatori risultava significativamente inferiore a quella indicata dall’impresa.
L’Antitrust ha giudicato questa pratica, ai sensi del Codice del Consumo, “contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante la diffusione di informazioni fuorvianti e l’omissione di informazioni rilevanti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio”. La stessa Autorità ne ha vietato perciò la diffusione o continuazione, stabilendo che Samsung Italia comunichi entro 60 giorni le iniziative assunte per ottemperare alla diffida.
FONTE: AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato