antitrust-asmel-centrale-di-committenzaUtilizzo da parte dei Comuni di Asmel come centrale di committenza: l’Antitrust interviene all’interno del suo ultimo bollettino. Scopriamo qual è stato il parere dell’Autorità nel merito.


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di esprimere un parere, relativamente alla Deliberazione di un Consiglio Comunale avente ad oggetto “Acquisto quote societarie della società Asmel consortile s.c. a r.l. per adesione alla centrale di committenza in house”, trasmessa all’Autorità in data 9 marzo 2021, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica – TUSPP).

Il Comune ha deciso di aderire ad Asmel attraverso l’acquisto di una quota di partecipazione societaria, allo scopo di conferire a detta società l’esercizio delle attività e delle funzioni di centrale di committenza.

Scopriamo qual è stato il parere in merito dell’Antitrust.

L’Antitrust interviene su Asmel utilizzata come Centrale di Committenza

Il parere dell’Antitrust è contenuto nel Bollettino n 39/21 del 04 ottobre 2021.

Anche alla luce della giurisprudenza amministrativa consolidatasi, nonché delle osservazioni svolte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nei confronti dell’associazione Asmel e delle società ad essa collegate, l’Autorità ha ritenuto opportuno svolgere le seguenti considerazioni.

Con riferimento al controllo analogo congiunto, si osserva che recentemente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6975/2020, ha ritenuto che Asmel non soddisfacsse il requisito per operare come centrale di commitenza in house.

In assenza dei presupposti per l’in house providing, è da ritenere che Asmel consortile non possa essere neanche affidataria in via diretta delle attività di committenza ausiliarie che, possono essere affidate a prestatori di servizi previa procedura competitiva, a meno che si tratti di affidamento sotto-soglia ai sensi dell’art. 36, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’AGMC ritiene che la Deliberazione del Consiglio Comunale sia illegittima.

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, l‘Amministrazione dovrà comunicare all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza.

Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

Il testo completo del Bollettino Antitrust

A questo link il testo completo del Bollettino dell’AGCM.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it