In una recente sentenza del TAR del Lazio, 12565/2023, si forniscono indicazioni sulle eccezioni al principio dell’anonimato nei concorsi pubblici.
Si tratta infatti, nella quasi totalità dei casi, di una regola imprescindibile: quella di conoscere il candidato solo dopo la correzione della prova scritta.
Infatti, come anche riportato dall’articolo 14, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, rubricato “Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte”, il comma 6, espressamente prevede che:
“Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell’esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei candidati”.
Tuttavia la recente pronuncia del tribunale ammistrativo laziale sostiene che a questa regola di base possono esserci delle eccezioni: scopriamo quali sono.
Il caso
Nella controversia in esame la parte ricorrente, esclusa da una procedura di concorso, ha contestato la violazione del principio di anonimato.
Nello specifico, durante la prova pratica del concorso, la commissione chiedeva ai candidati di firmare il loro lavoro e l’invio del lavoro stesso.
La prova pratica consisteva nel creare e realizzare un progetto scelto dal candidato tra quelli proposti dalla commissione. Era richiesto che i candidati allegassero anche una breve relazione spiegando le loro scelte.
Le eccezioni al principio dell’anonimato nei concorsi pubblici
Secondo i giudici, il principio di anonimato svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’imparzialità del processo di valutazione e nel prevenire possibili influenze esterne. La legge stabilisce chiaramente che, anche se il bando di concorso non lo specifica esplicitamente, è obbligatorio mantenere l’anonimato dei lavori.
Questo principio si applica anche alla redazione di un elaborato scritto, anche in assenza di una specifica disposizione nel bando che regola la procedura concorsuale.
L’importanza di questo principio risiede nel fatto che l‘elaborato non deve essere immediatamente riconducibile a un singolo concorrente.
Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio stabilisce alcune eccezioni a questo principio, facendo riferimento al caso specifico esaminato nella sentenza.
In questo caso, si trattava di una prova pratica e non scritta, e si è sostenuto che la natura stessa della prova non richiedesse l’anonimato, poiché coinvolgeva una presentazione personale. Pertanto, anche se è stata sollevata la questione del mancato rispetto dell’anonimato e della mancanza di prove di un trattamento ingiusto o di una valutazione errata, queste argomentazioni sono state respinte.
La ricorrente ha anche contestato la griglia di valutazione utilizzata, ma il tribunale ha ritenuto che il ricorso su questo punto fosse infondato. Di solito, le valutazioni dell’amministrazione sono soggette alla loro discrezione tecnica, a condizione che siano ragionevoli e coerenti. È importante notare che i criteri di valutazione devono essere stabiliti prima dell’inizio delle valutazioni per garantire la trasparenza e l’imparzialità del processo.
Infine, il tribunale ha sottolineato che i punteggi numerici rappresentano una motivazione decisamente adeguata quando ci sono criteri di valutazione ben definiti.
Il testo completo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it