Il piano ferie serve alle aziende per mantenere l’attività lavorativa durante le vacanze, ma si può annullare o modificare dopo l’approvazione? Vediamolo insieme.
L’estate è agli sgoccioli, ma molti lavoratori sono ancora in vacanza o hanno programmato le ferie per il mese di settembre.
Durante i mesi estivi (ma anche quelli invernali), le aziende stilano un piano ferie, per poter mantenere l’attività lavorativa, nonostante le vacanze dei dipendenti.
Si tratta, infatti, di un documento che registra i periodi di ferie dei dipendenti, scelti con l’approvazione del datore di lavoro, che indica i periodi in cui è possibile assentarsi.
Dopo che i dipendenti hanno compilato il documento, il piano ferie viene sottoposto al datore di lavoro che dà la sua approvazione definitiva.
Ma è possibile annullare o modificare il piano ferie dopo l’approvazione? Vediamolo insieme.
Annullare o modificare il piano ferie dopo l’approvazione: è possibile?
Secondo le sentenze n°1557 dell’11 febbraio 2000 e n°27057 del 3 dicembre 2013 della Corte di Cassazione, il datore di lavoro ha la possibilità di modificare o annullare il piano ferie, anche dopo l’approvazione definitiva.
Ciò può succedere anche in assenza di fatti sopravvenuti e solamente sulla base di una riconsiderazione delle esigenze aziendali.
C’è, però, una limitazione: il datore di lavoro deve segnalare i cambiamenti con congruo preavviso e prima dell’inizio del periodo di ferie.
Se c’è, quindi, un congruo preavviso, il dipendente è tenuto a rispettare la decisione del datore di lavoro. Perciò, deve presentarsi regolarmente sul posto di lavoro nei giorni lavorabili e rendersi disponibile alla mansione assegnata.
L’eventuale assenza del lavoratore è da considerarsi come ingiustificata, a meno che non presenti un certificato di malattia o infortunio o domande per eventi di maternità, congedo parentale, congedo straordinario o permessi previsti dalla Legge 104.
In caso di assenza del lavoratore, quest’ultimo può incorrere in diverse contestazioni disciplinari:
- Ammonizione scritta;
- Multa, fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione base;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- Trasferimento in un’altra sede o reparto aziendale;
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa.
Annullare o modificare il piano ferie dopo l’approvazione: cosa può fare il dipendente?
In caso di modifica o annullamento delle ferie, il dipendente, come visto, deve presentarsi al lavoro.
Ma può presentare alcune considerazioni al suo datore di lavoro.
A dirlo è la sentenza n°1557/2000 della Cassazione. Se il lavoratore fa presente il disagio per le ferie cancellate, è possibile che queste non vengano completamente annullate e che il datore di lavoro ne consenta la fruizione, anche se in maniera parziale.
Oppure, un’alternativa è quella di posticipare o anticipare il periodo di ferie.
E in caso di caparra pagata da parte del dipendente?!