anac vigilanza contratti pubbliciNuovo Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici. Fra le novità, raccomandazioni vincolanti per inadempienze gravi e segnalazioni positive per buone prassi delle stazioni appaltanti.

 


 

A seguito dei nuovi poteri affidati all’Anac dalla riforma del Codice degli appalti, l’Autorità ha proceduto a una revisione generale del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Approvato il 15 febbraio scorso, l’atto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e mira a consentire un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara.

 

Fra le novità più significative rispetto al precedente Regolamento, tutte dettagliatamente descritte nella relazione che lo accompagna, va segnalata la cosiddetta “raccomandazione vincolante”.

 

Nei casi in cui l’istruttoria non viene archiviata, oppure se la stazione appaltante non si adegua alle indicazioni dell’Anac, possono essere infatti adottati quattro tipi di provvedimenti a conclusione del procedimento di vigilanza (art.12):

 

  • un atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata;
  • un atto con cui l’Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato buone pratiche amministrative meritevoli di essere segnalate;
  • un atto di raccomandazione
  • oppure una raccomandazione vincolante.

 

Quest’ultima tipologia è adottata per le violazioni più gravi, che possono andare dai frazionamenti artificiosi agli affidamenti senza previa pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale.

 

A seguito di una raccomandazione vincolante (art. 22) l’Anac invita la stazione appaltante ad agire in autotutela annullando gli atti della procedura di gara affetti da vizi di legittimità e a rimuovere gli eventuali effetti. Se entro 15 giorni la stazione appaltante non si adegua o non risponde alle richieste di informazioni, l’Autorità avvia un procedimento sanzionatorio.

 

L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata su iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del Consiglio:

 

a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento in materia di vigilanza collaborativa;

 

b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all’art. 211, comma 1 del codice.

 

In allegato il regolamento completo.