ANAC 2A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito «Codice»), l’ANAC ha ricevuto numerose richieste di chiarimenti in relazione alla normativa da applicare per alcune procedure di affidamento disciplinate dall’abrogato d.lgs. 163/2006, all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice. Con il presente Comunicato si intendono fornire i seguenti chiarimenti.

 

1. Affidamenti per cui continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06

 

Le disposizioni del 163/2016 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, dell’Albo Pretorio o del profilo del committente. Si ritiene, inoltre, che continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi:

 

 

  1. affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o  modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.
  2. procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
  3. procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara;
  4. Affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice;
  5. Adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.

 

 

 

2. Acquisizione del Codice Identificativo della Gara (CIG)

 

L’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e a lavori di importo inferiore a 150.000 euro. Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto previsto nei Comunicati del Presidente del 10 novembre 2015 e dell’8 gennaio 2016, si comunica che l’Autorità, in applicazione della suddetta norma, provvede a rilasciare il CIG a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000.

 

3. Obblighi di comunicazione nei confronti dell’Osservatorio

 

Ai sensi dell’art. 213, comma 9, l’Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all’Osservatorio medesimo, stabilendo i termini e le forme di comunicazione.  Il successivo comma 10 prevede che l’Autorità gestisce il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 81 del Codice. L’adozione degli atti di competenza dell’Autorità volti a individuare le informazioni obbligatorie e le relative modalità di trasmissione presuppone il preventivo adeguamento di tutti i sistemi informatici per renderli compatibili con le previsioni introdotte dal nuovo Codice, anche in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei processi, nonché l’adozione degli atti regolamentari che disciplinano talune nuove competenze attribuite all’Autorità. Nelle more, al fine di evitare l’interruzione dei flussi informativi necessari al corretto svolgimento della contrattualistica pubblica e dell’attività di vigilanza dell’Autorità, si comunica quanto segue.

 

Con riferimento alle procedure di scelta del contraente avviate in vigenza del d.lgs. 163/06, restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dal richiamato decreto legislativo e dal d.p.r. 207/2010, che dovranno essere assolti secondo le modalità di trasmissione già determinate dall’Autorità con atti a carattere generale. Per le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice, restano fermi, per il periodo transitorio, tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario. Si chiarisce che il riferimento alle casistiche enucleate agli artt. 19, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. 163/06 contenuto nelle richiamate disposizioni e negli atti a carattere generale dell’Autorità, deve intendersi riferito agli articoli da 4 a 20 del Codice.  Al fine di agevolare l’acquisizione del CIG, nonché l’assolvimento dell’obbligo di trasmissione delle informazioni riferite alle procedure bandite in applicazione del nuovo Codice, aventi ad oggetto il rilascio delle attestazioni di qualificazione, le dichiarazioni di avvalimento, le informazioni obbligatorie inerenti le procedure di affidamento, l’Autorità ritiene opportuno mantenere a disposizione dei soggetti obbligati le modalità telematiche già in uso, accessibili dal sito internet www.anticorruzione.it alla sezione «servizi». Tuttavia, atteso che detti sistemi telematici sono stati configurati sulla base delle disposizioni normative del d.lgs. 163/06, laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle seguenti. In particolare, per inserire le informazioni relative alle fattispecie indicate nella colonna n. 1, dovranno essere selezionati i campi corrispondenti alle informazioni riportate nella corrispondente colonna n. 2

 

In allegato il comunicato completo dell’ANAC.