Nuove linee guida dell’ANAC sulla figura del RUP, responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, e sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
L’Anac, con comunicato del 22 dicembre 2016 ha fornito indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e sulle Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”. Si fa presente inoltre, che sono online le i Linee guida n. 6 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”.
L’Anac evidenzia che il d.lgs. 50/2016 definisce genericamente, i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, come servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. Possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.
In merito alle Linee guida n. 3, invece, si precisa che per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni. Dalle linee guida n. 3/2016 circa la verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, si evince che il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato.
La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima. In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.
Ai seguenti indirizzi le linee guida complete:
ANAC, LINEE GUIDA N.1 , 22 DICEMBRE 2016
ANAC, LINEE GUIDA N.3, 22 DICEMBRE 2016