sindaci decadenza 2L’autorità nazionale anticorruzione ha integrato con la deliberazione n. 641 del 14 giugno le linee-guida relative agli obblighi di pubblicazione previsti per gli organi politici (in particolare i sindaci) delle amministrazioni dall’articolo 14 del Dlgs 33/2013.


 

L’attuale  formulazione della   norma   consente   di   superare   definitivamente   i   dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l’applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici  non  di  carattere  elettivo,  come ad  esempio gli  assessori,  ora  chiaramente ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14.

 

Sono sicuramente  organi  politici: nei  ministeri  il ministro, il  vice  ministro,  il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale,  l’assemblea  dei  sindaci;  nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle  unioni  di  comuni  e  comunità  montane  il  presidente,  il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l’assemblea.

 

I componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Si precisa che, al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di secondo  livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi al Consiglio provinciale mediante collegamento che dalla sezione “Amministrazione trasparente” della provincia conduce ai siti istituzionali dei comuni dove detti dati sono pubblicati.

 

In caso di mancata pubblicazione da  parte dei  comuni,  le  province  si  attivano  autonomamente  e  segnalano  ai comuni  gli inadempienti riscontrati. Per i sindaci componenti il Consiglio provinciale, eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte della provincia.

 

Per i sindaci dei  comuni  con  popolazione inferiore ai  15.000 abitanti, in  quanto componenti ex lege dell’Assemblea dei Sindaci, non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs 33/2013.

 

In allegato il testo completo della delibera ANAC.