L’autorità nazionale anticorruzione ha integrato con la deliberazione n. 641 del 14 giugno le linee-guida relative agli obblighi di pubblicazione previsti per gli organi politici (in particolare i sindaci) delle amministrazioni dall’articolo 14 del Dlgs 33/2013.
L’attuale formulazione della norma consente di superare definitivamente i dubbi prospettati con riferimento al testo previgente circa l’applicabilità delle disposizioni ai titolari di incarichi politici non di carattere elettivo, come ad esempio gli assessori, ora chiaramente ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 14.
Sono sicuramente organi politici: nei ministeri il ministro, il vice ministro, il sottosegretario di Stato; nelle regioni il presidente, il consiglio, la giunta; nelle città metropolitane il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano, la conferenza metropolitana; nelle province il presidente della provincia, il consiglio provinciale, l’assemblea dei sindaci; nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l’assemblea.
I componenti di detti organi dunque sono tenuti a comunicare tempestivamente i dati per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Si precisa che, al fine di evitare oneri amministrativi, le province, quali enti di secondo livello, assolvono agli obblighi di pubblicazione dei dati dell’art. 14 relativi al Consiglio provinciale mediante collegamento che dalla sezione “Amministrazione trasparente” della provincia conduce ai siti istituzionali dei comuni dove detti dati sono pubblicati.
In caso di mancata pubblicazione da parte dei comuni, le province si attivano autonomamente e segnalano ai comuni gli inadempienti riscontrati. Per i sindaci componenti il Consiglio provinciale, eletti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte della provincia.
Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in quanto componenti ex lege dell’Assemblea dei Sindaci, non sussiste l’obbligo di pubblicazione sul sito della Provincia dei dati reddituali e patrimoniali previsti dall’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs 33/2013.
In allegato il testo completo della delibera ANAC.