Con delibera n. 112 del 13 febbraio 2019 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’Atto di segnalazione n. 4 con cui formula alcune proposte di modifica normativa circa gli obblighi di comunicazione delle modifiche al contratto in corso di efficacia e al relativo regime sanzionatorio in caso di inadempimento, come disciplinati dai commi 8 e 14 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
Il comma 1 dell’art. 106 disciplina le ipotesi di modifica del contratto in corso di esecuzione che non necessitano di una nuova procedura di affidamento, distinguendo cinque fattispecie: a) modifiche contrattuali a prescindere dal valore monetario previste nei documenti di gara iniziali; b) lavori, servizi e forniture supplementari; c) varianti in corso d’opera propriamente dette, riferite a modificazioni resesi necessarie a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili che non alterino la natura del contratto; d) sostituzione dell’aggiudicatario originario con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze (ad esempio, caso di morte o ristrutturazioni societarie); e) modifiche non sostanziali.
Il comma 2 contempla una ulteriore modifica qualora la variazione sia contenuta nei limiti di valore della soglia di rilevanza comunitaria e del 10% del valore iniziale del contratto per i servizi e le forniture ovvero del 15% per i lavori. Nell’ambito delle stesse modifiche rientrano anche quelle per errore progettuale, nel rispetto dei medesimi limiti d’importo.
Circa il regime di pubblicità, il comma 8 impone alla stazione appaltante di comunicare all’Anac le modificazioni; in caso di mancata o tardiva comunicazione è prevista l’irrogazione da parte di una sanzione amministrativa di importo tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo; l’Autorità pubblica l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate indicando l’opera, l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. Il comma 14 disciplina la comunicazione delle varianti in corso d’opera, prevedendo modalità distinte di comunicazione secondo l’importo della variante e il valore del contratto.
Il giudizio dell’ANAC
Dall’insieme delle disposizioni sopra descritte emerge secondo Anac “un quadro normativo estremamente disomogeneo e in parte ambiguo che potrebbe incidere sull’efficacia della norma”. In particolare, i diversificati adempimenti previsti in ragione delle diverse tipologie di modifica del contratto appaiono non del tutto adeguati e proporzionati allo scopo e possono dunque rappresentare un onere eccessivo e ingiustificato per le stazioni appaltanti.
Condividendo l’esigenza di rendere pubblici e conoscibili le variazioni del contratto rispetto alle iniziali previsioni progettuali, secondo Anac tale interesse dovrebbe riconoscersi per tutte le tipologie di modifica, per cui propone di estendere il regime di trasparenza anche alle varianti in corso d’opera propriamente dette. Propone inoltre di eliminare il riferimento alla sezione Amministrazione Trasparente e di indicare, come sede di pubblicazione, una specifica sezione del sito dell’Anac, liberamente consultabile da tutti i cittadini.
Relativamente alla trasmissione all’Autorità dei dati informativi relativi alle modifiche contrattuali, considerato che molte delle informazioni previste dall’art. 106 sono già acquisite all’Osservatorio dei contratti pubblici, suggerisce di sostituire le puntuali indicazioni sulle modalità di comunicazione dei dati informativi e dei documenti relativi alle modifiche contrattuali con l’espresso rinvio all’art. 213, comma 9.
A parere dell’Autorità, il diversificato regime sanzionatorio previsto per le modificazioni del contratto diverse dalle varianti in corso d’opera non appare supportato da adeguate motivazioni. Propone pertanto di eliminare dall’art. 106, comma 8, la sanzione da ritardo e di sostituire la relativa disposizione col rinvio alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 213, comma 13.