Com’è noto, l’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto misure avanzate sul fronte
della prevenzione e del contrasto dei fenomeni corruttivi, definite “misure straordinarie di
gestione, sostegno e monitoraggio di imprese”.

In forza di tale norma, nell’ambito di un procedimento amministrativo che coinvolge il
sottoscritto Presidente e il prefetto territorialmente competente, possono essere disposte
misure incisive nei confronti delle imprese aggiudicatarie o concessionarie di appalti
pubblici “incriminati”.

Parimenti, è prevista l’applicazione delle medesime misure ove le imprese di cui sopra
siano state raggiunte da un’informazione interdittiva antimafia e si sia riscontrata l’urgente
necessità di assicurare il completamento dell’esecuzione del contratto o la sua prosecuzione
per la tutela dei diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell’integrità dei bilanci pubblici.

Per quanto concerne le tipologie di misure introdotte, di particolare interesse in questa
sede è quella della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa appaltatrice che si
sostanzia in una sorta di commissariamento dell’appalto o della commessa, mediante la
nomina, con decreto prefettizio, di uno o più amministratori, in numero non superiore a
tre, incaricati di portare a termine l’appalto o la concessione.

La diversa misura del sostegno e monitoraggio dell’impresa, invece, prevede
l’affiancamento degli organi di gestione dell’impresa da parte di esperti di nomina
prefettizia, investiti di poteri di stimolo nei confronti della compagine societaria, al fine di
promuoverne la revisione gestionale e amministrativa.

Agli amministratori prefettizi, come si legge nel comma 6 dell’articolo in questione,
spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al
decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, “Istituzione dell’Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94”. Il
medesimo criterio di quantificazione del compenso viene stabilito, in misura non superiore
al 50% di quello liquidabile in forza delle richiamate tabelle, per gli esperti incaricati del
sostegno e monitoraggio dell’impresa.

Il richiamato articolo 8 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze e dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di calcolo e liquidazione dei
compensi degli amministratori giudiziari.

Poiché il citato decreto attuativo ad oggi non è stato adottato, nelle more, sono stati
stipulati protocolli di intesa e convenzioni. In particolare, tra il Tribunale ordinario di Roma
e l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, è stato siglato, il 23
maggio 2014, un “Protocollo di intesa per la liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari di
beni sequestrati e confiscati” il quale introduce, con valore orientativo e non vincolante, i criteri
di calcolo degli amministratori di beni sequestrati e confiscati, utilizzando, con i dovuti
adattamenti e le necessarie integrazioni, i parametri individuati nel decreto del Ministro
della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, “Regolamento recante la determinazione dei parametri per
la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate
dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

In sede di prima sperimentazione, tuttavia, si sono riscontrate significative criticità nella
quantificazione dei compensi spettanti agli amministratori e agli esperti sopra richiamati.
Invero, in assenza delle tabelle di cui all’articolo 8 del richiamato decreto legislativo 4
febbraio 2010 n. 14, la prassi di alcune prefetture è stata quella di utilizzare, quali parametri
per la base di calcolo dei compensi, quelli individuati nel sopra citato protocollo di intesa.
Un primo esame dei provvedimenti adottati, peraltro, ha evidenziato la peculiarità del
commissariamento introdotto dall’art. 32 rispetto ad altri istituti e ha reso auspicabile
l’introduzione di correttivi ad hoc per quanto concerne i criteri per la parametrazione dei
compensi.
Tale esigenza acquista un rilievo particolare ove si consideri che l’intento perseguito dal
legislatore è quello di circoscrivere il più possibile l’intervento dell’autorità amministrativa,
in modo da soddisfare l’interesse pubblico alla esecuzione del contratto, senza che la libertà
di impresa ne risulti particolarmente compressa.

In quest’ottica, si ritiene stringente la necessità di introdurre parametri che consentono
di determinare il compenso degli amministratori anche in funzione del valore e della durata
del contratto, tenuto conto che questa Autorità ha ritenuto di interpretare il
commissariamento (con un orientamento, avallato anche dalla giurisprudenza
amministrativa, che ha trovato piena condivisione sia nelle prime Linee guida di cui al
protocollo di intesa stipulato con il Ministero dell’interno il 15 luglio 2014 sia nelle seconde
linee guida dello scorso 27 gennaio) come una specifica misura ad contractum, in forza della
quale gli amministratori, senza doversi occupare dell’attività sociale, saranno tenuti
esclusivamente a portare a termine l’appalto o la concessione oggetto della misura.

Si è riscontrato, infatti, che la parametrazione del compenso, come previsto dal citato
protocollo, “sulla paga base lorda del dirigente, come da contratto collettivo del settore di appartenenza
dell’azienda, ridotta percentualmente dal 20% al 75%” non è idonea a individuare criteri uniformi
per gli istituti che qui ci occupano, ove non sia adeguatamente integrata con disposizioni e
correttivi ad hoc.

In assenza di parametri legati al valore e alla durata dell’appalto e di criteri certi di
riferimento, uno dei rischi che si potrebbe ingenerare è che le prefetture procedano a
quantificazioni sensibilmente differenti anche per appalti simili che fanno capo ad imprese
che operano nel medesimo settore.

Si richiede di introdurre correttivi specifici, idonei a limitare i compensi degli
amministratori prefettizi, tenuto conto del fatto che il commissariamento, salvo casi
particolari, non ha ad oggetto l’impresa ma solo un segmento della sua attività.
Alla luce di quanto sopra brevemente esposto, si auspica un intervento normativo che in
attuazione dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14, stabilisca le modalità
di calcolo e di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, introducendo
specifiche disposizioni per gli istituti introdotti dall’art. 32 del d.l. n. 90/2014.

 

 

 

FONTE: ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione

 

 

 

 

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