apprendisti, apprendistatoCon l’entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 gli apprendisti del settore edile artigiano rientrano nel campo di applicazione della CIGO.

 

Il D. Lgs. 148/2015 ha ricompreso fra i soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale anche gli apprendisti. A decorrere dal 24 settembre 2015 gli apprendisti del settore edile, aventi un’anzianità pari a 90 giornate di effettivo lavoro, sospesi dal lavoro sia per causa di intemperie che per mancanza di lavoro rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale ordinario (CIGO). Di conseguenza, nelle ipotesi di mancanza di lavoro, a partire dal 24 settembre 2015 non è più possibile richiedere la CIG in deroga per gli apprendisti edili, in quanto destinatari della CIGO.

 

Per gli apprendisti che invece hanno meno di 90 giorni di anzianità (di effettivo lavoro) potranno usufruire (fino al 31.12.2015) della prestazione Edilcassa prevista per mancanza di lavoro.

 

Si precisa che con riferimento al requisito delle 90 giornate di effettivo lavoro per accedere alla CIGO la nuova normativa prevede una distinzione circa alle causali di accesso al trattamento per il settore artigiano ed industriale. Per il settore edilizia artigiano le 90 giornate di effettivo lavoro sono richieste sia per la causale mancanza di lavoro che per la causale intemperie, mentre per il settore edilizia industria le 90 giornate di effettivo lavoro sono richieste solo per la causale mancanza di lavoro.