Mancata pubblicazione dell’ammissione dei concorrenti sul sito della Stazione appaltante: da quando decorre il termine di impugnazione? Alcune indicazioni arrivano dal TAR Potenza, con la Sentenza del 13.01.2017 n. 24.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm., aggiunto dall’art. 204, comma 1, lett. b), del nuovo Codice degli Appalti ex D.Lg.vo n. 50/2016, entrato in vigore il 19.4.2016 e perciò applicabile alla controversia in esame (cfr. art. 216, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016), i provvedimenti di ammissione ai procedimenti di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, “all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali”, devono essere impugnati entro 30 giorni dalla loro “pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29 D.Lg.vo n. 50/2016”, specificando che “l’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti del procedimento di affidamento”.
Nella specie, poiché la lex specialis di gara, ai sensi dell’art. 90, comma 3, DPR n. 207/2010, ha previsto come requisito di ammissione soltanto il possesso dell’attestazione SOA “in corso di validità, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere”, deve ritenersi che l’impresa aggiudicataria Montesano Gaetano Nicola, in possesso della categoria prevalente OG1 per la classifica II, che consente l’esecuzione di lavori fino a € 516.000,00 (ai sensi dell’art. 61, commi 2 e 4, DPR n. 207/2010 tale importo può essere incrementato di 1/5), cioè di un importo superiore a quello complessivo dell’appalto di cui è causa di € 325.275,53, possa eseguire l’appalto, oggetto della controversia in esame, in quanto l’art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 stabilisce che i lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro possono essere affidati alle imprese, che hanno eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori “analoghi” e non identici per un ammontare non inferiore all’importo del contratto da stipulare, sono in possesso di adeguata attrezzatura tecnica ed hanno sostenuto un costo per il personale pari al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, con la puntualizzazione che i predetti tre requisiti possono essere provati con il possesso dell’attestazione SOA “relativa ai lavori da eseguire”, cioè ai lavori “analoghi” a quelli che devono essere eseguiti.
L’importante è sottolineare che poiché l’atto di ammissione alla gara dell’impresa aggiudicataria non è stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante ex art. 29, comma 1, D.Lg.vo n. 50/2016, il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto inizia decorrere dalla ricezione in tale data mediante posta elettronica del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento, per cui deve ritenersi ricevibile il ricorso in esame.
In allegato il testo completo della Sentenza.