L’amministratore di condominio professionista è obbligato a dotarsi del POS, per accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito da parte dei condòmini?
In materia di pagamenti elettronici l’art. 15 comma quarto della Legge n. 221 del 17/12/2012, che ha convertito il D.L. n. 179 del 18/10/2012, stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito”.
Nell’attuale contesto normativo, da una parte c’è chi percepisce l’obbligo del Pos anche per i “professionisti” amministratori di condominio, mentre dall’altra parte tanti ritengono che tale obbligo non sussista per l’amministratore.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati a ricevere un pagamento mediante POS, la normativa vigente indica soltanto i “commercianti”, che svolgono attività di vendita al dettaglio, ad esempio in un negozio di frutta e verdura, in un bar o in una sala da barba, ovvero indica i “professionisti” che svolgono un’attività di servizi professionali, o meglio che forniscono una prestazione di tipo intellettuale al pubblico, come ad esempio i procacciatori di affari presso agenzie immobiliari e assicurazioni.
In condominio, pertanto, salvo il divieto di pagamento in contanti oltre 2.999,99 euro, stabilito con la Legge di Bilancio 2016, il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento resta l’autonomia decisionale dei condòmini e dell’amministratore.
L’obbligo di POS in condominio è da ritenersi assolutamente vessatorio e costoso, nonché inutile in termini di tracciabilità dei versamenti, visto che i condòmini possono benissimo effettuare i propri pagamenti con bonifico, che costa la metà del pagamento via POS ed è comunque tracciabile.