elezioni amministrative 2Pubblicato il vademecum del ministero dell’Interno contenente le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature alle prossime elezioni amministrative dell’11 giugno.


Le istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un’opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario. Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento di preparazione e presentazione delle candidature nonché del loro esame da parte delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali.

 

La materia viene trattata unitariamente per le due categorie di comuni previste dalla vigente legislazione: quelli con popolazione sino a 15.000 abitanti e quelli con popolazione superiore a detto limite demografico; quando sono necessarie istruzioni distinte (in conseguenza dei diversi sistemi elettorali adottati), vengono predisposte, di volta in volta, opportune avvertenze. Anche in questa edizione sono stati inseriti alcuni temi di giurisprudenza in relazione alla presentazione e all’ammissione delle candidature, aggiornandole alla luce dei più recenti orientamenti del Consiglio di Stato.

 

In tutti i comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

 

1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;

 

2) dichiarazione di presentazione della lista;

 

3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;

 

4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l’insussistenza della condizione di incandidabilità;

 

5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della repubblica;

 

6) modello di contrassegno di lista.

 

Già il consiglio di stato, con parere della sezione prima n. 1232/00 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.