Permessi allattamento e lavoro: ecco tutto quello che c'è da sapere

Esistono dei diritti che tutelano l’allattamento al seno sul lavoro, questo perché l’allattamento incide sulla crescita del neonato. Uno dei primi diritti che riguarda le mamme lavoratrici è sicuramente il diritto alla Maternità.


COS’È LA MATERNITÀ LAVORATIVA?

La Maternità è un periodo di congedo, retribuito, che spetta a tutte le donne lavoratrici che hanno appena avuto un figlio. Questo periodo temporaneo, di cinque mesi (di cui due prima del parto, e tre successivi al parto), è tutelato dal D. Lgs. 151/2001.

Anche la retribuzione, durante il periodo di congedo in maternità, è un diritto di tutte le mamme lavoratrici e anche esso è tutelato dalla legge. Infatti l’art.37 della costituzione recita:

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.”

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ALLATTAMENTO E LAVORO: CONNUBIO POSSIBILE?

Certo, la soluzione a questa domanda sono I permessi per allattamento e lavoro, ovvero vere e proprie pause, di una o due ore che è possibile richiedere per l’allattamento del neonato. Queste pause dedicate al nutrimento del bambino sono valide fino al compimento di un anno di vita del neonato.

Esse devono essere concordate col datore di lavoro in funzione all’orario contrattuale previsto. Però non valgono solo per la madre, infatti, se lei non può usufruire di queste pause, il padre ha l’opportunità di occuparsi del neonato.

L’art.39 cc 1 e 2 del D. Lgs. 151/2001 dichiara che: “1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

  1. “I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.”
  2. “I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.”

Le pause che sono concesse ai genitori sono retribuite, con un ammontare pari al 30% di una giornata di lavorativa ordinaria.

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REQUISITI PER LA DOMANDA DI RIPOSO

Prima di fare domanda è necessario soddisfare dei requisiti. Innanzitutto il genitore richiedente deve avere un lavoro che sia legalmente riconosciuto dalla legge.

Queste pause possono essere richieste anche dai papà, in casi particolari citati all’ art.40 del D. Lgs. 51/2001 ovvero:

  • L’affidamento dei figli spetta al padre;
  • La madre non sia una lavoratrice dipendente;
  • morte o di grave infermità della madre.

COME FARE RICHIESTA PER LE PAUSE GIORNALIERE

I soggetti interessati devono presentare richiesta al datore di lavoro, ad eccezione di:

  • lavoratrici agricole;
  • lavoratrici dello spettacolo con contratto a termine;
  • lavoratrici per le quali l’Istituto sta effettuando il pagamento diretto.

In tutti gli altri casi è necessario presentare domanda alla sede INPS di appartenenza.

Invece, nel caso, degli uomini devono presentare richiesta sia al datore di lavoro sia alla sede INPS.

ATTENZIONE: La domanda per le pause giornaliere va richiesta prima del periodo in cui si decide di iniziare con il periodo di sosta.