albo pretorioUna nota dalla Presidenza del Consiglio dipartimento della funzione pubblica, inviata al Segretario Comunale Giuseppe Di Mare, bacchetta il Comune di Augusta relativamente all’albo pretorio: l’albo del Comune è privo di autenticità del documento, conformità all’originale, inalterabilità e sottoscrizione con firma digitale. L’albo online del Comune è una raccolta di copie informatiche di documenti analogici (per intenderci scansioni non sempre corrette e leggibili) in contrapposizione a quello previsto dalla legge, e cioè che la pubblicazione sia autentica, integra ed immodificabile, cosa che può farsi solo attraverso l’apposizione della firma digitale del responsabile

 

Secondo la Funzione Pubblica si evidenzia che per gli atti per il quale è obbligatoria la pubblicazione, ai sensi del D. lgs. n. 33/2013, i dati devono essere inseriti sul web in formato non modificabile da terzi e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del Responsabile che ha generato la pubblicazione del documento o del responsabile del procedimento che ha generato l’atto.

 

“Il legislatore è stato esplicito circa la necessità – secondo il consigliere comunale di Augusta – di sottoscrizione digitale dei documenti pubblicati per dare pieno valore legale agli stessi, per evitare brutte sorprese e per rispettare il principio di trasparenza mi auguro che chi di competenza ponga immediato rimedio, al problema delle mancate risposte entro i termini di legge già denunciate dal sottoscritto si aggiunge anche questo fatto e la trasparenza e chi la deve fare rispettare nel Comune di Augusta continuano ad avere macchie sempre più evidenti”.

 

L’albo pretorio (detto talvolta anche albo municipale se presso un comune italiano) indica, in Italia un apposito spazio presso il quale le pubbliche amministrazioni italiane affiggono per legge notizie ed avvisi di interesse pubblico per la collettività.

 

Dal punto di vista materiale, consiste generalmente in una tavola o vetrina esistente presso ogni ente pubblico, solitamente collocata presso la porta della casa comunale o in un luogo pubblico.

 

La legge del 18 giugno 2009 n. 69, all’art 32 ha disposto che:
« a far data dal 1º gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati »

 

Viene tuttavia garantita l’efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell’Albo pretorio sino al 31 dicembre 2010: infatti il comma 5 dello stesso art. 32 statuisce invece che a decorrere dal 1º gennaio 2011 che le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, di fatto riconoscendo tale caratteristica solo alle affissioni online.

 

Nell’albo pretorio vengono pubblicate le deliberazioni, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge (ad esempio il Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti locali” all’articolo 6 prevede che lo statuto comunale o provinciale entri in vigore trascorsi 30 giorni dall’affissione nell’albo pretorio) o di apposito regolamento dell’amministrazione. Vengono inoltre esposti all’albo pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna.

 

Ogni tipologia di documento deve essere consultabile pubblicamente e liberamente, per un numero di giorni considerato congruo, cioè sufficiente perché i cittadini vengano a conoscenza della decisione, dell’evento ecc. La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15 , qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.

 

La legge stabilisce per alcune tipologie di atto il periodo di affissione (con i termini di “affissione” e “defissione” va inteso l’inserimento e la rimozione di un documento nell’albo pretorio).

 

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