Se subiamo un’aggressione da parte di un cane randagio, possiamo chiedere un risarcimento? E a chi? Vediamo la situazione nel dettaglio.
Aggressione cane randagio: in caso di aggressione di un cane randagio, è possibile ricevere un risarcimento?
Ovviamente, ci sono delle problematiche legate alla responsabilità e al soggetto che ha colpa: a chi può essere richiesto un risarcimento per il danno di un cane che non ha un padrone?
Molti potrebbero pensare alla Pubblica Amministrazione, ma questa non può prendersi la responsabilità automatica, per il solo fatto che il cane non abbia un padrone.
Vediamo allora la situazione nel dettaglio.
Aggressione cane randagio: di chi è colpa?
In Italia, non esiste una legge nazionale che stabilisca la responsabilità dei danni provocati dai cani randagi. La decisione, infatti, spetta alle singole regioni, che adottano le proprie regole, a seconda della situazione del randagismo, nel loro territorio.
Facciamo riferimento, infatti, alla legge n°281 del 1991, che prevede la presenza di un’Anagrafe canina e di un programma per la prevenzione e il controllo del randagismo, in ogni regione italiana.
La responsabilità, quindi, può essere sia del Comune che dell’ASL competente:
- Il Comune si occupa dell’organizzazione e della prevenzione dei cani randagi, perciò devono occuparsi anche della gestione dei canili e dei rifugi per cani;
- L’ASL gestisce il servizio di accalappiamento dei cani randagi, così da poterli trasferire nei canili pubblici.
Ogni caso, perciò, verrà analizzato per poter stabilire al meglio di chi sia la responsabilità dell’aggressione e che, quindi, dovrà procedere col risarcimento danni.
Quando e come spetta il risarcimento?
Quando si individua il soggetto responsabile, bisogna comprendere quando questi è tenuto a pagare i danni alla vittima del morso o dell’aggressione del cane randagio.
Secondo alcuni giudici è necessario fornire la prova che l’ente locale era stato avvisato dai residenti della presenza di cani randagi.
Tuttavia secondo l’avviso della Cassazione (sent. n. 16802/2015) non si può ritenere che il Comune e la Asl abbiano un obbligo di intervento soltanto a seguito di segnalazione del randagismo, in quanto l’obbligo di vigilanza gravava anche su tali enti.
Il cittadino deve dimostrare però che la Pubblica Amministrazione non abbia rispettato il programma di prevenzione al randagismo predisposto dalla Regione e che quindi non abbia adottato le misure necessarie ad evitare la presenza dei cani randagi.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it