È legittimo il provvedimento amministrativo con cui la Stazione Appaltante revochi l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa,che, al termine fissato, risulta non aver prestato alcuna cauzione definitiva, come richiesto dalla lex specialis. Nel caso di specie, espletata la procedura di gara per l’affidamento del servizio aereo di linea, al momento della stipula del contratto si rilevava che l’impresa aggiudicataria aveva omesso di costituire la polizza fideiussoria, a garanzia della corretta esecuzione del servizio stesso.
A fronte di tale grave omissione, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato, Sez. IV con sentenza n. 34 del 08/01/2016, ha condiviso l’operato della Stazione appaltante,richiamando l’art. 113, comma 1 del D.lgs. n.163/06,che prevede «l’obbligo per l’aggiudicatario ed esecutore dell’appalto di costituire una garanzia fideiussoria, con l’ulteriore previsione (comma 4) che la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento». In particolare, il Collegio ha sottolineato come il Codice di contratti pubblici non stabilisce, in maniera puntuale e tassativa «il termine ultimo per la costituzione della cauzione definitiva», ciò nonostante «appare ragionevole ritenere, avuto riguardo alla “ratio” della cauzione, chiaramente ravvisabile nella garanzia della puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, che il termine ultimo entro il quale produrre il documento in questione sia quello che coincide con la stipula del contratto di appalto».
Ne deriva che la mancata costituzione della polizza fideiussoria determina la legittimità della revoca dell’affidamento. Il Collegio Giudicante ha concluso, quindi, chiarendo che l’obbligo previsto dalla richiamata normativa rileva «com’è agevole intuire dalla natura e finalità connesse a tale prestazione, (quale) adempimento dovuto, la cui inadempienza va collegata al mero fatto dell’affidatario senza alcuna discrezionalità da parte della stazione appaltate in ordine alle conseguenze del mancato adempimento».
In allegato potete consultare la sentenza completa del Consiglio di Stato.