beni, sicurezza, fattureUn utile vademecum per lavoratori e datori di lavoro la circolare 28/E del 15 giugno 2016, con la quale l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla Stabilità 2016 in materia di premi di risultato e di welfare aziendale, in particolare la reintroduzione, a regime, dell’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni legate alla produttività, l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e la possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati (benefit).

 

Le modalità applicative delle disposizioni di legge (articolo 1, commi 182-190, legge 208/2015) sono stata dettate dal decreto 25 marzo 2016 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Premi di risultato e somme derivanti dalla partecipazione agli utili

 

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione (applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore, ai premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili della società, entro il limite di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 per le imprese che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), è ribadito che la stessa, come nel passato, è riservata al settore privato. Quindi, come già chiarito dalla circolare 59/2008, sono escluse dal beneficio le Amministrazioni pubbliche, mentre risultano assoggettabili alla sostitutiva i premi e gli utili erogati ai dipendenti degli enti pubblici economici, i quali possono essere ricompresi nel settore privato. Inoltre, l’agevolazione può essere attribuita anche per i premi erogati ai propri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale. Infine, rientrano nell’ambito del settore privato le agenzie di somministrazione, anche quando i propri dipendenti prestano attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni.

 

Destinatari dei benefici sono i titolari di reddito di lavoro dipendente (non anche quelli a esso assimilati) di importo non superiore, nell’anno precedente a quello in cui vengono erogate le somme agevolate, a 50mila euro (in precedenza, il tetto era fissato a 40mila euro), anche se derivanti da più rapporti di lavoro e comprese le pensioni di ogni genere e le eventuali somme di denaro per crediti di lavoro. Per la verifica del limite, va considerato il reddito soggetto a tassazione ordinaria, non anche, quindi, eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata. Nel computo della soglia reddituale rientrano anche le stesse somme assoggettate a imposta sostitutiva, a meno che gli emolumenti premiali non siano stati sostituiti con prestazioni di welfare aziendale escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente (articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir).

 

Vanno considerate nel limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati all’estero, anche se non tassate in Italia: ad esempio, un lavoratore che nel 2016 trasferisce la residenza in Italia e riceve dei premi, può usufruire del beneficio se il reddito di lavoro dipendente tassato all’estero non ha superato i 50mila euro. In quanto soggetta a tassazione ordinaria, rientra nel limite anche la quota di Tfr richiesta dal lavoratore e liquidata in busta paga. Il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non è stato conseguito alcun reddito di lavoro dipendente e anche se il limite di 50mila euro è stato superato per la presenza di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi a esso assimilati.

 

Bersagli del beneficio fiscale

 

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la norma attuale esclude dal beneficio la “retribuzione di produttività”, precedentemente inclusa, confinando gli effetti esclusivamente ai premi di risultato “di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione…”. Sui criteri incrementali e sulla variabilità delle somme, tipica dei premi di risultato, deve parlare la contrattazione collettiva aziendale o territoriale. Per fruire del beneficio sull’ammontare complessivo del premio erogato, è necessario che, nell’arco di tempo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione richiamati dalla norma; perciò, bisogna tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale. L’incremento può essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, da riportare nella sezione 6 del modello allegato al decreto attuativo del 25 marzo 2016, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità.

 

Fatta tale premessa, rientrano nel beneficio, come in passato, i ristorni ai soci lavoratori di cooperative, supportati dal verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione degli stessi, e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa. Quest’ultima forma di retribuzione, che comunque deve essere erogata “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali”, è stata agevolata dall’ultima Stabilità, anche se costituisce una tipologia distinta dalla corresponsione dei premi di risultato, ed è quindi ammessa a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Anche l’erogazione di queste somme deve risultare dalla compilazione dell’apposita sezione del modello di dichiarazione.

 

Agevolazione più consistente, se la partecipazione è effettiva

 

Il limite di 2.000 euro lordi è elevato a 2.500 (il calcolo deve essere comprensivo dei premi di risultato, degli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti e di altri importi dello stesso genere derivanti da altri rapporti di lavoro) soltanto se i dipendenti sono effettivamente coinvolti, al pari dei responsabili aziendali, nella organizzazione del lavoro. Lo scopo dell’ulteriore agevolazione è, infatti, favorire il miglioramento delle prestazioni produttive e la qualità del prodotto, anche attraverso l’impegno e gli input dei dipendenti. Uno sguardo poi alla relazione con i versamenti previdenziali. Prima precisazione, i premi di risultato non usufruiscono degli sgravi contributivi ex articolo 1, comma 67, legge 247/2007.
Inoltre, il tetto dell’imposta sostitutiva va calcolato al netto dei contributi previdenziali, sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore: in altri termini, il limite di 2.000/2.500 euro va inteso al lordo della ritenuta fiscale del 10% e al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.

 

Premi, fuori dal reddito dentro l’Isee

 

Una delle novità fondamentali introdotte dalla legge di stabilità 2016 arriva, quindi, dal comma 182 dell’articolo 1, che mette a regime l’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni premiali dei lavoratori dipendenti. La circolare chiarisce che, in materia, per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso sono valide le regole ordinarie applicate per le imposte sui redditi. Le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo, portando al contribuente benefici in termini di maggiori detrazioni per carichi di famiglia e per reddito di lavoro dipendente, in quanto spettanti in misura decrescente rispetto al reddito complessivo. Effetti positivi anche in relazione al bonus Irpef di 80 euro, spettante fino alla soglia di 26mila euro; le somme però rientrano in gioco, a favore del lavoratore, se il “diritto al bonus venisse meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza di imposta da versare”.

 

C’è da ricordare, comunque, che la sostitutiva potrebbe risultare sfavorevole al dipendente, in quanto toglie la possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili, utilizzabili solo in sede di tassazione ordinaria. Per questo, è contemplata la possibilità di rinunciare alla sua applicazione. Da evidenziare, infine, che i redditi assoggettati a imposta sostitutiva sono rilevanti ai fini della determinazione dell’Isee e dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

 

Benefit e dintorni

 

La Stabilità 2016, come già accennato, è intervenuta anche in materia di welfare aziendale, ridefinendo la normativa riguardante le prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese e ampliando le ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente. In particolare, sono aumentate le tipologie di benefit che possono essere stabilite in sede di contrattazione (e non unilateralmente del datore di lavoro), quindi erogabili in sostituzione della retribuzione premiale. Consentita, infine, la corresponsione dei benefici in titoli di legittimazione (“voucher”). In pratica, sono state riformulate le lettere f ed f-bis del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, che detta “legge” in materia. Allo stesso comma, inoltre, è stata aggiunta la lettera f-ter.

 

La circolare chiarisce quando e in che misura l’opzione benefit (che, ricordiamo, non concorre alla formazione del reddito del dipendente), può “rimpiazzare” la retribuzione premiale. Ecco in sintesi, i principali criteri:

 

 

  • regola “prima”, l’opportunità del benefit deve essere offerta alla generalità del personale o a categorie di dipendenti e non, quindi, al singolo lavoratore
  • sono totalmente deducibili (articolo 95 del Tuir), per i datori di lavoro, i costi relativi ai benefit frutto di contrattazione. Si tratta di opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Immutato, invece, il trattamento delle le erogazioni disposte volontariamente dal datore di lavoro, che restano deducibili nel limite del cinque per mille (articolo 100 del Tuir). Le opere e i servizi sono utilizzabili dai dipendenti e dai loro familiari, anche se non fiscalmente a carico. Sono escluse dall’agevolazione le somme corrisposte a titolo di rimborso spese per le stesse finalità.

 

 

La riformulazione della lettera f-bis (somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, per la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali e per borse di studio) apre la porta ad altre ipotesi di prestazioni agevolate e la circolare, di riflesso, completa il dettaglio dei benefit esentasse, per i quali sono confermati i chiarimenti forniti con la circolare 238/2000. Possono rientrarvi gli aiuti forniti dal datore di lavoro in relazione alle spese per rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, incentivi economici agli studenti più meritevoli, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche, visite d’istruzione, servizi di baby-sitting.

 

La lettera f-ter, di nuova introduzione, prevede la detassazione delle prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di rimborso spese. Si considerano non autosufficienti coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (ad esempio, mangiare, espletare le funzioni fisiologiche, lavarsi, vestirsi) o che necessitano di sorveglianza continuativa; la condizione deve risultare da certificazione medica. Per familiari “anziani”, invece, si intendono coloro che hanno compiuto i 75 anni.

 

Il voucher non è denaro

 

Chiarito, inoltre, una volta per tutte e in senso generale, con il debutto del comma 3-bis dell’articolo 51 del Tuir, che i titoli di legittimazioni (cartacei o elettronici) erogati come benefit, anche se connotati da un valore nominale, non sono rappresentativi di somme in denaro. La norma specifica (articolo 6, Dm 25 marzo 2016) li definisce voucher e stabilisce che a ogni documento corrisponde un solo bene, prestazione, opera o servizio di valore pari a quello indicato nel documento stesso. Di conseguenza, il titolo non può essere a parziale copertura della spesa o integrato e non può rappresentare più prestazioni. Inoltre, deve essere intestato all’effettivo fruitore sia nel caso si tratti del dipendente che di un suo familiare. Questo mezzo agevola l’uso di strutture terze, attraverso, ad esempio, convenzioni e abbonamenti: fondamentale è che il dipendente rimanga semplice destinatario del beneficio ed estraneo, quindi, al rapporto economico instaurato tra il suo datore di lavoro e l’ente erogatore della prestazione.

 

La regola “un voucher, una prestazione” prevede, però, una deroga: il titolo può essere cumulativo e rappresentare più beni e servizi di importo complessivo non superiore a 258,23 euro.

 

Nessuna confusione tra voucher e buoni pasto

 

I buoni pasto rappresentano una prestazione sostitutiva del servizio mensa (le norme di riferimento sono quelle indicate nel Dpr 207/2010). La circolare conferma che l’importo del buono eccedente i 5,29 euro (ovvero 7 euro, in caso di ticket elettronici) concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente (risoluzione 26/2010). Entrambi i titoli non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale. Tuttavia, a differenza del voucher, il buono pasto può essere integrato dal dipendente.

 

Quando il premio lascia il posto al benefit

 

La legge di stabilità 2016 ha anche dato la possibilità al dipendente di ricevere il premio di risultato (per intero o in parte) in natura anziché in denaro, escludendolo dalla formazione del reddito nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir. L’eventualità, però, deve essere prevista dai contratti aziendali o territoriali. Non specificando né la legge né il decreto attuativo ulteriori regole, le modalità di esercizio della scelta/revoca sono affidate all’autonomia delle parti o al contratto stesso.

 

Riguardo al trattamento fiscale di favore, l’Agenzia precisa che i benefit corrisposti al posto delle retribuzioni premiali sono detassati a condizione che:

 

 

  • gli importi costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato (articolo 1, comma 182, della legge di stabilità per il 2016)
  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir.

 

 

Il benefit che sostituisce il premio può consistere anche in una somma di denaro (ad esempio, rimborso spese scolastiche) oppure può essere erogato tramite voucher. L’ipotesi viene meno quando:

 

 

  • non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva (ad esempio, se i beni e servizi sono erogati a dipendenti con reddito superiore, nell’anno precedente, a 50mila euro)
  • il benefit è erogato senza possibilità di convertirlo in denaro.

 

 

Quando e come l’agevolazione

 

Prima di applicare l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve verificare se il dipendente ha i requisiti per usufruire dell’agevolazione, cioè se è rispettato il limite di 50mila euro di reddito riferito all’anno precedente (incluse le erogazioni premiali sottoposte a imposta sostitutiva). Se il sostituto non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica per l’anno precedente, occorre che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito. Nel caso si accerti con ritardo la spettanza del regime di favore, la maggiore imposta può essere recuperata con la prima retribuzione, senza aspettare le operazioni di conguaglio.

 

Poiché l’applicazione del regime sostitutivo da parte del sostituto d’imposta è “automatica”, il lavoratore deve comunicare al datore l’eventuale non spettanza (perché l’anno prima ha superato i limiti di reddito) o se ha già percepito premi agevolabili; inoltre, può manifestargli la volontà di rinunciarvi. Comunque, anche in assenza di rinuncia da parte del lavoratore, il sostituto d’imposta può applicare la tassazione ordinaria, se rileva che quella sostitutiva risulta meno vantaggiosa. In ogni caso, l’ultima parola è del dipendente che, in sede di dichiarazione dei redditi, può scegliere definitivamente il regime a lui più conveniente.

 

Start dal 2016 con disciplina transitoria

 

Il decreto attuativo del 25 marzo ha stabilito che le nuove disposizioni valgono per le erogazioni effettuate a partire dal 2016; tuttavia, ne estende l’applicazione anche a premi di risultato e partecipazione agli utili corrisposti quest’anno, ma riferiti al 2015: la condizione è che rispettino quanto richiesto dall’attuale disciplina.