Deve sussistere un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possono recare alle esigenze di vita.
Agevolazioni per disabili su acquisto ausili per autosufficienza.
Godono dell’Iva agevolata al 4% e del diritto alla detrazione Irpef per intero gli acquisti di dispositivi informatici. Volti a facilitare l’autosufficienza, l’integrazione e la comunicazione interpersonale della persona portatrice di handicap con l’ambiente. Se corredati dalla certificazione medica dalla quale risulti il rapporto funzionale tra la tipologia della menomazione e la sovvenzione richiesta. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta all’istanza di interpello n. 422 del 24 ottobre 2019.
La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente affetto da grave limitazione dell’autonomia deambulatoria che ha prodotto apposito verbale di accertamento dell’handicap grave, articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, redatto da commissione medica.
Agevolazioni per disabili su acquisto ausili per autosufficienza
L’istante deve adattare l’ambiente domestico alle proprie necessità derivanti dai suoi problemi di salute, deve acquistare dispositivi inofrmatici atti a facilitare l’autosufficienza e vuole sapere se può usufruire delle previste agevolazioni fiscali.
L’interessato ha allegato alla richiesta varie prescrizioni autorizzative rilasciate dai medici della Asl. Dalle quali risulta che lo stesso necessita di ausili e dispositivi informatici, elettronici ed elettrodomestici per la gestione domotica dell’ambiente. E che sussiste il collegamento funzionale tra la tipologia della menomazione e il sussidio richiesto. Ma ha incontrato, nei diversi punti vendita a cui si è rivolto, difficoltà per l’acquisto degli oggetti. Chiede, di conseguenza, se la documentazione in suo possesso sia idonea per poter usufruire delle agevolazioni previste per l’acquisto di beni con Iva ridotta al 4% e della detrazione Irpef prevista dall’articolo 15 del Tuir.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nel chiarire il dubbio, l’Agenzia dapprima ricorda che l’articolo 1, comma 3-bis del Dl n. 202/1989 in merito alla possibilità di acquistare beni con l’Iva al 4% prevede che “Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento” e che l’articolo 2, comma 9 del Dl n. 669/1996 stabilisce che l’Iva agevolata “si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza. E l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, contemplando, in tal modo, l’estensione delle agevolazioni previste per gli ausili in senso stretto anche a prodotti facilmente reperibili che possono migliorare l’autonomia delle persone con disabilità, come chiarito con la risoluzione n. 57/2005.
Il Dm 14 marzo 1998, all’articolo 2 dà una definizione di quelli che sono “i sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap” individuandoli nelle “…apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche. Appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione. O a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Le novità del Decreto
Il decreto in argomento stabilisce anche quale sia la documentazione necessaria per usufruire dell’Iva agevolata che la persona portatrice di handicap deve produrre:
- il certificato che attesti l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Asl competente
- la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’Asl competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra l’invalidità certificata e il sussidio richiesto.
Di conseguenza l’aliquota Iva agevolata al 4% può essere riconosciuta a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e i dispostivi ausiliari che si vogliono acquistare possono apportare alle esigenze di vita del disabile.
Nel caso specifico, quindi, l’istante potrà, usufruire dell’aliquota Iva agevolata al 4 % per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti in quanto si tratta di sussidi che gli facilitano l’autosufficienza, l’integrazione e la comunicazione interpersonale.
Diritto alla detrazione IRPEF
In merito, poi, al diritto alla detrazione Irpef si ricorda che l’articolo 15, lettera c) del Tuir disciplina la detrazione spettante per le spese sanitarie. La quale, nella misura del 19%, spetta sull’intero importo delle spese riguardanti i mezzi. Necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.
Con la circolare n. 7/2018 sono stati individuati, a titolo esemplificativo, quali siano i sussidi tecnici e informatici e i mobili che rientrano in questa categoria di spesa. Per le spese riguardanti tali sussidi e l’acquisto delle cucine, si può usufruire della detrazione soltanto se sussiste il collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata. E gli effetti migliorativi che i prodotti che si intende acquistare possono apportare, legame risultante dalla certificazione rilasciata dal medico curante.
Anche per quanto riguarda la detrazione Irpef prevista dall’articolo 15 del Tuir l’istante potrà usufruirne. In quanto, anche in questo caso, si tratta di sussidi che gli facilitano l’autosufficienza, l’integrazione e la comunicazione interpersonale.