residenza, mutuiDue contribuenti acquistano con Iva agevolata la loro prima casa. Dopo due anni, uno dei due vuole intestarsi tutta l’abitazione. Può usufruire dell’agevolazione? Il cedente la perde, se non riacquista entro un anno?

 

Antonio B. P.

 

Il comproprietario di una porzione di immobile, acquistata beneficiando dell’agevolazione prima casa, può usufruire nuovamente dell’agevolazione se acquista un’ulteriore quota della stessa abitazione, purché ricorrano gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge (paragrafo 2.3 della circolare 38/2005). Il cedente, invece, in caso di cessione infraquinquennale della quota acquistata in via agevolata, dovrà versare un importo pari alla differenza tra l’imposta calcolata con l’aliquota applicabile in assenza di agevolazione e quella agevolata, nonché una sanzione pari al 30% di quell’importo e gli interessi di mora, a meno che non riacquisti entro un anno un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Inoltre, in pendenza del termine di dodici mesi, qualora si trovi nelle condizioni di non potere o di non volere rispettare l’impegno assunto, anche per motivi personali, può comunicare il proprio intendimento all’Agenzia delle Entrate, richiedendo la riliquidazione dell’imposta originariamente assolta. In questo caso, sarà tenuto a versare la differenza tra l’imposta pagata e quella dovuta, nonché gli interessi calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile oggetto di agevolazione, ma non troverà applicazione la sanzione del 30% (risoluzione 112/2012).