Una recente pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate illustra lo stato delle agevolazioni, aggiornate a luglio 2024, sull’acquisto di casa per i giovani under 36: ecco nel dettaglio. 


Le agevolazioni sono disponibili per chi acquista la prima casa, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, a condizione di non avere più di 36 anni nell’anno in cui si stipula l’atto.

Inoltre, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) annuo non deve superare i 40.000 euro.

Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Agevolazioni acquisto casa giovani under 36: le novità della legge n. 18/2024

Dal 29 febbraio 2024, è possibile richiedere le agevolazioni anche se il contratto preliminare è stato firmato e registrato entro il 31 dicembre 2023, purché l’atto definitivo sia completato entro il 31 dicembre 2024.

Per gli atti definitivi firmati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024, invece, è previsto un credito d’imposta utilizzabile nel 2025, pari alle imposte pagate in eccesso rispetto alle agevolazioni “prima casa under 36”.

Come perdere le agevolazioni

Le agevolazioni possono essere revocate in diversi casi:

  1. Mancanza di requisiti:
    • se i requisiti non sono soddisfatti (ad esempio, un valore ISEE superiore al limite), si applica il recupero dell’imposta di registro (2%), delle imposte ipotecaria e catastale (50 euro ciascuna). Se l’acquisto è soggetto a IVA, oltre al pagamento delle imposte dovute, deve essere restituito il credito d’imposta ottenuto, con applicazione di sanzioni e interessi;
  2. Decadenza delle agevolazioni:
    • Dichiarazioni false: se si forniscono dichiarazioni mendaci sulla sussistenza dei requisiti nell’atto di acquisto;
    • Mancato trasferimento di residenza: se non si trasferisce la residenza nel Comune dell’immobile entro 18 mesi;
    • Vendita prematura: se si vende la casa entro cinque anni senza acquistarne un’altra entro un anno;
    • Non alienazione della casa precedente: se non si vende la precedente abitazione entro un anno dall’acquisto della nuova casa.

In questi casi, l’imposta di registro viene recuperata al 9%, le imposte ipotecaria e catastale rimangono a 50 euro ciascuna e si applicano sanzioni e interessi. Anche il credito d’imposta deve essere restituito con l’applicazione di sanzioni e interessi.

Benefici

  1. Per acquisti non soggetti a IVA:
    • Le imposte di registro, ipotecaria e catastale non sono dovute.
  2. Per gli acquisti soggetti a IVA:
    • Oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, è previsto un credito d’imposta pari all’IVA pagata, utilizzabile per:
      • Pagare le imposte su successioni e donazioni;
      • Compensare l’Irpef dovuta;
      • Effettuare pagamenti tramite modello F24 con codice tributo “6928”.
  3. Per finanziamenti:
    • È esente l’imposta sostitutiva sui finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili abitativi.

Immobili ammessi alle agevolazioni

Le agevolazioni si applicano agli immobili delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11, e alle pertinenze nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria).
L’acquisto della pertinenza può avvenire con l’abitazione principale o con un atto separato, purché stipulato entro il termine dell’agevolazione e rispettando i requisiti soggettivi.

Infine, anche per gli acquisti assoggettati all’imposta di registro proporzionale, è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo.

Qui è disponibile il documento completo dell’Agenzia delle Entrate.