Il decreto legge 34/2019 ha inserito delle modifiche per quanto riguarda i bonus fiscali: nello specifico coinvolti i cittadini stranieri registrati all’anagrafe dei residenti nel nostro Paese e non cancellati.
Nessuna agevolazione fiscale per gli stranieri nell’anagrafe italiana?
L’Agenzia delle Entrate scrive un nuovo capitolo della “saga” sul rientro dei cervelli. In una risposta a interpello (non ancora pubblicata) l’Agenzia si sofferma sul criterio da utilizzare in merito al regime fiscale agevolato. Nello specifico in assenza di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, per i cittadini stranieri.
Esclusa l’agevolazione fiscale per gli stranieri nell’anagrafe italiana?
Il decreto legge 34/2019, ha anche introdotto una particolare sanatoria inserendo l’art. 5-ter nell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015:
“I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a).
Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio. Nonchè per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018.
Purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato. Ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo”.
Dunque il regime fiscale agevolato – in assenza di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente – non vale per i cittadini stranieri.
Nulla osta al lavoro: ecco che cos’è e a cosa serve.