L’ANAC, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti ricevute in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali disciplinati dal nuovo Codice, ritiene necessario elaborare un atto di Regolazione per fornire alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità di affidamento di tali servizi. A tal fine, l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica.
L’Autorità nazionale anticorruzione ha sottoposto a consultazione(con osservazioni che possono essere presentate sino al 10 maggio) uno schema di atto di regolazione finalizzato a risolvere le problematiche applicative delle norme del codice sull’affidamento di tali particolari attività, con particolare riferimento a quelle di gestione del contenzioso.
L’art. 17, comma 1, lett. d), del Codice – rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» – elenca, infatti, alcune tipologie di servizi legali che, da un lato, riconduce nell’alveo degli appalti di servizi ma, dall’altro, esclude dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche. Tale articolo non è, tuttavia, l’unica disposizione del Codice a far riferimento ai servizi legali. L’art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all’Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)».
Tutte le attività professionali legali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e alcune tipologie di pareri possono essere richiesti anche ad altri professionisti. L’Anac afferma pertanto che, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell’incarico per la prestazione di servizi legali, l’affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia lo stesso dovrà essere inquadrato nell’elenco di cui all’articolo 17 del Dlgs 50/2016 oppure nella categoria residuale di cui all’Allegato IX.
Il citato Allegato IX individua l’ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato art. 140, ma anche di quelle contenute negli artt. 142,143 e 144 che, dettando un regime “alleggerito”, complessivamente integrano il Capo II del Codice, attualmente rubricato «Appalti nei servizi sociali» (ma che nello schema di decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11, nella versione attualmente all’esame delle Camere, è più correttamente rubricato «Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari»). Il dato letterale di tali disposizioni lascia intendere, quindi, che oltre ai servizi legali esclusi dall’ambito applicativo del Codice – puntualmente elencati all’art. 17, comma 1, lett. d) – vi sono altre tipologie di servizi legali, che devono essere ricondotte nella categoria residuale di cui all’Allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica, pur con alcune differenziazioni in tema di pubblicità.
In allegato il documento in consultazione completo.