L’affidamento diretto di cui allo sblocca cantieri: ecco come si è pronuciato il TAR del Lazio, con la Sentenza del 18 gennaio 2021, n. 705.
Nel caso specifico la procedura in esame consiste in una procedura negoziata sotto-soglia, indetta ex art. 157, comma 2, e art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016.
Procedura negoziata senza bando dopo lo Sblocca Cantieri: alcune indicazioni.
L’art. 157, comma 2, prevede che:
“Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b)”,
ai sensi del quale può procedersi
“mediante affidamento diretto previa valutazione (…), per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.
Affidamento diretto di cui allo Sblocca Cantieri: la pronuncia del TAR
Secondo il Tar si tratta, nel caso specifico, di una procedura di affidamento diretto, previa valutazione, sulla base dei criteri indicati nella lettera di invito, delle offerte presentate dagli operatori. Nel caso di specie tratti dall’apposito elenco di professionisti redatto e tenuto dall’Astral, invitati a partecipare.
Ai sensi delle norme suindicate, il suddetto affidamento deve avvenire non già nel rispetto delle rigorose e dettagliate procedure previste dal codice dei contratti pubblici, bensì “nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, oltre che in quello di rotazione.
Come è noto, secondo la costante giurisprudenza, in sede di gara pubblica, il punteggio numerico, assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è idoneo ad integrare una motivazione sufficiente.
Purché siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedendo un punteggio minimo ed uno massimo.
Nel caso di specie, la lettera di invito prevedeva gli elementi valutabili e i criteri di valutazione, il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascuno di essi, nonché uno specifico metodo di attribuzione di esso.
L’art. 14.2, infatti, stabiliva, per l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, che ogni commissario avrebbe potuto attribuire, per ciascuno degli elementi qualitativi (voci “A e “B” dell’offerta), un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base a diversi livelli di valutazione, secondo la seguente scale:
- ottimo = da 0,81 a 1;
- distinto = da 0,61 a 0,80;
- buono = da 0,41 a 0,60;
- discreto = da 0,21 a 0,40;
- sufficiente = da 0,01 a 0,20;
- insufficiente = 0.
Ne consegue che il punteggio numerico attribuito dalla commissione a ciascuna delle offerte in gara è idoneo a integrare una sufficiente motivazione.
Il testo della Sentenza
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it