affidamento-diretto-prezzo-piu-basso-soglia-40000-euroUna Sentenza del TAR si è espressa sui casi di Affidamento Diretto con il criterio del prezzo più basso sopra la soglia dei 40000 euro.


L’art. 36 co.2 del D.Lgs. 50 del 2016, nella versione in vigore riguardo alle procedure da seguire per aggiudicare gli appalti recita:

“[…] Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente…”

Pertanto, secondo l’art. 95, comma 3 del Codice degli Appalti, si prevede il miglior rapporto qualità prezzo quale unico possibile criterio di aggiudicazione per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

Nell’ambito di una procedura, la parte ricorrente cerca di far valere ha lamentato che:

la stazione appaltante avrebbe erroneamente applicato alla gara il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (a suo dire imposto dal fatto che si tratterebbe di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera), così rendendo illegittima l’intera gara, che andrebbe pertanto annullata“.

Affidamento Diretto e prezzo più basso: vale anche sopra soglia 40000 euro?

Secondo il Tar Lombardia, IV, con la Sentenza del 21 marzo 2022, n. 648:

“- l’art. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, come convertito nella l. n. 120/2020 e modificato dal d.l. n. 77/2021, consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

– nella fattispecie la stazione appaltante ha fatto ricorso (al di là delle espressioni utilizzate e dei riferimenti normativi adoperati) ad un affidamento diretto e non già ad una procedura negoziata, venendo in rilievo un appalto il cui importo veniva stimato in € 125.000,00 oltre IVA, per la durata temporale del servizio di tre mesi decorrenti dall’1.7.2021 all’1.10.2021 (come indicato nella richiesta di offerta del 7.6.2021, doc. 1 dell’ASST), in relazione al quale, difatti, sono stati consultati solo quattro operatori;

– in tale ipotesi, in deroga alla normativa in materia richiamata da parte ricorrente, è consentito, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del citato d.l. n. 76/2020, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nella fattispecie applicato dalla stazione appaltante“.

Si tratta dunque di un caso particolare, poiché la stazione appaltante ha fatto ricorso ad un affidamento diretto e non ad una procedura negoziata a condizioni particolari, come si evidenzia dal testo della Sentenza sopra citato.

Il TAR dunque ha respinto il ricorso, sostenendo che in deroga alla normativa in materia è consentito, ai sensi del d.l. n. 76/2020, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

Il testo completo della Sentenza

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it