L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha recentemente espresso un parere importante riguardo l’affidamento diretto da parte delle stazioni appaltanti, chiarendo alcuni punti chiave relativi alla procedura e alle possibili contestazioni da parte delle imprese non selezionate.


Secondo il parere di precontenzioso n. 410 del 2024, approvato l’11 settembre scorso dal Consiglio dell’Anac, il ricorso all’affidamento diretto, pur prevedendo l’acquisizione di più preventivi e l’adozione di criteri per la scelta degli operatori, non può essere equiparato a una procedura di gara formale.

In una situazione specifica esaminata dall’Autorità, un’impresa aveva contestato la decisione di una stazione appaltante di affidare un incarico a un altro operatore economico, sostenendo che l’iter seguito fosse irregolare. Nella vicenda esaminata, la stazione appaltante ha agito in maniera conforme alle disposizioni normative, senza incorrere in alcuna irregolarità.

Affidamento diretto: l’Anac preclude contestazioni alle imprese non selezionate

L’Anac ha respinto le doglianze, spiegando che, trattandosi di un affidamento diretto, non si applicano gli stessi principi di concorrenza e trasparenza previsti in una procedura di gara. In altre parole, l’azienda non scelta non poteva lamentare una presunta violazione di diritti che, in questo contesto specifico, non le spettavano.

Questa distinzione è essenziale, perché l’affidamento diretto non comporta le stesse garanzie di partecipazione e trasparenza previste per le procedure più complesse, come quelle negoziate o aperte. Di conseguenza, le aziende che non vengono selezionate non hanno titolo per impugnare la decisione, a meno che non vi siano violazioni palesi delle regole di base che disciplinano l’affidamento stesso.

Questa precisazione assume rilevanza nel quadro delle modalità semplificate di affidamento, dove l’amministrazione ha un margine di discrezionalità più ampio, soprattutto nella scelta degli operatori economici che meglio rispondono alle sue esigenze. L’Anac ha sottolineato che, nel caso di specie, non si è verificata alcuna violazione delle norme vigenti. Le presunte irregolarità procedurali sollevate dall’impresa esclusa sono state considerate prive di fondamento, poiché l’amministrazione ha operato entro i limiti concessi dalla normativa sull’affidamento diretto.

Le differenze tra affidamento diretto e procedura di gara formale

Le differenze tra l’affidamento diretto e la procedura di gara formale sono piuttosto marcate e riflettono la diversa complessità e rigidità delle due modalità di assegnazione di appalti pubblici.

Sempificazioni e complessità

L’affidamento diretto è una procedura semplificata, pensata principalmente per contratti di importo limitato, che permette alla stazione appaltante di scegliere l’operatore economico senza dover avviare una competizione formale. In questo contesto, l’amministrazione ha un ampio margine di discrezionalità nella selezione del fornitore, che può avvenire in base a criteri interni e specifiche esigenze del progetto. Anche se in alcuni casi vengono richiesti più preventivi per avere un quadro comparativo, non si tratta di una vera gara d’appalto e non è necessario garantire una competizione aperta.

Al contrario, le procedure di gara formale – che possono includere gare aperte, ristrette o negoziate – sono caratterizzate da una maggiore complessità e rigidità. In queste procedure, l’amministrazione pubblica deve aprire la partecipazione a più operatori economici, pubblicando un bando e rispettando criteri precisi per assicurare trasparenza e concorrenza. Le offerte risultano poi valutate seguendo parametri predefiniti, come il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa, e tutte le fasi della gara si conducono in maniera imparziale.

Importo del contratto

Un altro elemento che distingue l’affidamento diretto dalla gara formale è l’importo del contratto. L’affidamento diretto è di solito limitato a contratti di valore inferiore a determinate soglie stabilite dalla legge. Superati tali limiti, l’amministrazione è obbligata a seguire una procedura di gara formale per garantire una maggiore apertura alla concorrenza e alle opportunità per le imprese di partecipare.

Rapidità

Dal punto di vista pratico, l’affidamento diretto è nettamente più rapido rispetto alla gara formale. Non essendo necessario pubblicare un bando né avviare un lungo processo di valutazione, i tempi amministrativi si riducono considerevolmente, rendendo la procedura più efficiente per appalti di importo contenuto o per progetti che richiedono una certa urgenza. Al contrario, le gare formali richiedono tempi molto più lunghi: dalla pubblicazione del bando alla raccolta e valutazione delle offerte, ogni fase è regolata da norme precise per garantire correttezza e trasparenza.

Trasparenza e concorrenza

Infine, un aspetto centrale riguarda il livello di trasparenza e concorrenza. L’affidamento diretto, proprio perché meno formale, non offre le stesse garanzie di imparzialità e partecipazione che caratterizzano le gare formali. Mentre in queste ultime tutti gli operatori economici hanno il diritto di partecipare e di vedersi valutati in maniera trasparente, nell’affidamento diretto la scelta può ricadere su un fornitore specifico senza l’obbligo di aprire la procedura ad altri concorrenti.

Il testo del parere

Qui il documento completo.