Il TAR Roma, con la Sentenza del 04.04.2017 n. 4190, ha espresso delucidazioni, riguardanti gli oneri in tema di trasparenza, in merito ai termini per la proposizione del ricorso relativo all’affidamento di contratti pubblici.
Il comma 5 dell’art. 120, recante disposizioni specifiche di natura processuale per i giudizi aventi ad oggetto gli atti di affidamento di pubblici contratti, prevede, per quanto di interesse, il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso e dei motivi aggiunti, decorrenti, con riferimento ai bandi ed agli avvisi di indizione di una gara, dalla pubblicazione di tali atti con le modalità che, quanto alle gare regolate dal d.lgs. 50/2016, quale quella per cui è causa, sono ora previste dall’art. 29.
Il tribunale ha dedotto l’illegittimità dell’annullamento della gara per generico ed indeterminato richiamo ad un’eventuale strutturazione in lotti dell’innovanda procedura; errata applicazione della non vincolante prescrizione dell’art. 51 d.lgs. 50/16; violazione degli oneri argomentativi (non perplessi ed incerti) del perpetrato contrarius actus a fronte della denunciata censura; infine, illegittimo annullamento della gara per inconferenza delle argomentazioni addotte e quindi eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione dell’art. 2, comma 3 l. 241/90, per come richiamato dall’art. 30, comma 8 d.lgs. 50/16; violazione art. 21- quinquies l. 241/90; incongruo ed irragionevole riferimento a non meglio precisati “ricorsi amministrativi successivi”, quale sintomo della spiegata ponderazione di interessi.
La parte ricorrente non può opporre di avere conosciuto l’atto solo a seguito del deposito dell’Avvocatura erariale, essendo preciso onere della stessa, tanto più in pendenza di un contenzioso, di verificare sul profilo del committente la pubblicazione dell’atto conclusivo del procedimento di revoca della gara, come già preannunciato con l’atto oggetto del ricorso introduttivo, revoca poi puntualmente adottata e pubblicata in applicazione delle regole di trasparenza degli atti relativi alle procedure di affidamento previste ora dal nuovo codice dei contratti.
La disciplina di gara può prevedere requisiti di partecipazione e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, alla condizione, però, che tali ulteriori prescrizioni siano pur sempre rispettose dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza con riguardo alle specifiche esigenze imposte dall’oggetto dell’appalto e comunque non introducano indebite discriminazioni nell’accesso alla procedura. E’, pertanto, anche sotto tale profilo, condivisibile la scelta dell’amministrazione di non replicare la restrizione discriminante della platea dei potenziali concorrenti sulla base di un nesso di territorialità, attraverso la richiesta di una duplice sede operativa, in spregio dei principi comunitari di concorrenza e di divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi.
In allegato il testo completo della Sentenza.