affidamenti in housePrecisazioni sull’attivazione dell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016.


Nelle more della messa in esercizio dell’applicativo informatico dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all’art. 192 del d.lgs. 50/2016, si comunica che il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7, è differito al 30 novembre 2017.

 

Con il termine affidamento in house (o in house providing) viene indicata la fattispecie in cui un soggetto tenuto all’obbligo di evidenza pubblica, derogando al principio di carattere generale dell’obbligo di indire una gara pubblica, invece di procedere all’affidamento all’esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio (ossia in house) all’esecuzione delle stesse, affidando l’esecuzione dell’appalto o la titolarità del servizio ad altra entità giuridica senza gara.

 

La nuova formulazione dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 326/2003, in materia di affidamento del servizio pubblico locale prevede, al comma 5, che la titolarità del servizio sia attribuita, tra le altre, anche a “società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”.