Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), attraverso il parere n. 2737 del 18 luglio 2024, risponde al quesito di un’impresa impegnata in lavori finanziati con il PNRR riguardante l’adeguamento prezzi per varianti migliorative negli appalti.


Nello specifico la società ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di applicare la revisione prezzi, prevista dal Decreto Aiuti, nel caso di una proposta tecnica migliorativa.

Il caso esaminato

Il quesito specifico riguarda la seguente argomentazione, presentata dall’impresa interpellante : nel corso dell’intervento di miglioramento sismico, l’azienda ha proposto una modifica tecnica che, pur mantenendo invariato il processo complessivo, prevede un cambio di materiale per il consolidamento delle pareti in muratura. Questa proposta comporterebbe non solo un miglioramento tecnico, ma anche un risparmio di tempo grazie a una maggiore efficienza nelle lavorazioni.

Il progetto era stato redatto nel 2021, con le offerte presentate a febbraio 2022. Secondo l’articolo 26, comma 6-quater del decreto legge 50/2022, l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione è previsto nella misura dell’80% dell’importo maggiore derivante dall’aggiornamento dei prezzi. L’impresa chiedeva dunque se fosse possibile calcolare il risparmio economico per l’Amministrazione direttamente sulla revisione dei prezzi, oppure se dovesse fare riferimento ai prezzi di contratto stabiliti nel 2022, ormai non più attuali.

Adeguamento prezzi per varianti migliorative negli appalti: la risposta del MIT

Il Ministero ha chiarito che nel caso di una variante migliorativa proposta dall’impresa esecutrice, non è applicabile la revisione dei prezzi prevista dal Decreto Aiuti. Questo chiarimento si basa sull’interpretazione dell’articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale 49/2018, che regola le varianti migliorative negli appalti pubblici.

Cosa prevede l’articolo 8, comma 5 del DM 49/2018

Secondo l’articolo 8 del decreto ministeriale, una variante migliorativa è una modifica al progetto originario che l’impresa esecutrice può proporre per migliorare la qualità dell’opera o ottimizzare i tempi di realizzazione. Tuttavia, questa norma stabilisce anche che, nel caso in cui l’amministrazione accetti tale variante, non si possono applicare meccanismi di revisione dei prezzi, indipendentemente dai benefici tecnici o economici che la modifica apporterebbe.

La ratio dietro a questa disposizione è evitare che le imprese possano trarre vantaggi economici aggiuntivi da proposte che migliorano la qualità del lavoro o riducono i tempi, ma che non incidono in maniera sostanziale sul costo effettivo delle opere. In altre parole, nonostante la proposta migliorativa possa portare vantaggi all’esecuzione del progetto (ad esempio riducendo i tempi di lavorazione o migliorando la resistenza strutturale), il prezzo contrattuale rimane quello fissato all’atto della stipula dell’accordo, senza alcuna variazione legata all’aggiornamento dei prezzi di mercato.

Revisione prezzi: quando si applica

In generale, la revisione dei prezzi nei contratti di appalto pubblici è prevista per adeguare i costi dei materiali da costruzione e della manodopera a fronte di variazioni significative dei prezzi di mercato, come disposto dal decreto legge 50/2022 (art. 26, comma 6-quater). Questa misura è stata introdotta proprio per fronteggiare l’impatto degli aumenti dei costi dei materiali durante la crisi economica e post-pandemica, concedendo alle imprese la possibilità di recuperare parte delle spese non previste.

Tuttavia, questa possibilità di adeguamento non si estende alle varianti migliorative. La normativa distingue chiaramente tra i casi in cui una variazione dei prezzi si rende necessaria per mantenere l’equilibrio finanziario del contratto e i casi in cui le modifiche proposte dall’impresa hanno una natura migliorativa. Nel secondo caso, infatti, la revisione prezzi non è consentita perché si considera che l’impresa possa aver calcolato i benefici della variante già al momento della proposta, senza la necessità di ulteriori compensazioni economiche.

Il quadro normativo sugli appalti pubblici

L’intervento del MIT ribadisce la rigida applicazione del quadro normativo italiano sugli appalti pubblici, che mira a garantire trasparenza e stabilità economica nei contratti stipulati tra imprese e amministrazioni pubbliche. L’adeguamento dei prezzi è possibile solo in circostanze eccezionali, come previsto dal decreto legge 50/2022, ma non può essere applicato alle varianti migliorative, che sono considerate soluzioni ottimizzative che non dovrebbero incidere sui costi complessivi.

Le imprese che propongono varianti migliorative devono quindi essere consapevoli che tali modifiche, pur apportando benefici in termini di qualità o tempi, non possono beneficiare della revisione prezzi. Gli eventuali risparmi ottenuti dall’amministrazione derivano dai vantaggi operativi della variante, non da una rinegoziazione economica basata sui prezzi aggiornati del mercato.

Il testo del parere

Qui il documento completo.