Istituita l’apposita codifica necessaria per il versamento, mediante F24, delle somme dovute all’Istituto nazionale previdenza sociale per il recupero del contributo Cig.
Con la convenzione del 18 giugno 2008 e successivi rinnovi stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto, nonché di quelli previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
L’INPS ha chiesto, per l’attività di recupero del contributo addizionale CIG (Cassa integrazione guadagni), disciplinato dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, l’istituzione di una nuova causale contributo.
“RCAD” è la causale contributo messa in campo dall’Agenzia delle Entrate per consentire il recupero del contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti (legge 164/1975).
A istituirla, la risoluzione n. 24/E del 4 marzo 2015.
La nuova codifica deve essere riportata nella sezione “Inps” del modello F24, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza delle somme esposte nella colonna “importi a debito versati”.
Inoltre, nella delega di pagamento, vanno indicati:
- il codice della sede Inps competente nel campo “codice sede”
- la matricola Inps dell’azienda, nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”
- il mese e l’anno di riscossione del contributo nella colonna “da mm/aaaa” del campo “periodo di riferimento” (va lasciata in bianco la colonna “a mm/aaaa”).
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate