In un periodo in cui il portale degli Acquisti in Rete PA presenta alcune criticità in molti si chiedono se e quando è possibile operare acquisti senza MePA, vale a dire senza passare dalla piattaforma. Scopriamolo.
Ricordiamo infatti che alla fine del mese di maggio sono state introdotte alcune novità sul MePA e in generale su tutte le procedure riguardanti i sistemi di Acquisti in Rete della PA.
La nuova Piattaforma di e-Procurement DAG/Consip è nata con lo scopo di permettere alle amministrazioni e alle imprese di operare in modo più semplice. La costruzione della nuova piattaforma è stata coordinata dalla Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione del DAG.
Le novità del MePA
Sono tre i principali cambiamenti:
- Nuova architettura: l’architettura applicativa della piattaforma è stata, infatti, rivista secondo standard più moderni, per incrementare l’integrazione e l’interoperabilità coi sistemi esterni;
- Miglioramento esperienza utente: le novità permettono una maggiore fruibilità del sistema;
- Semplificazione e configurazione: maggiore semplificazione nell’utilizzo, grazie a nuove funzioni.
Il MePA ricorda che, col lancio della nuova piattaforma, i cataloghi del MePA non sono stati migrati automaticamente, poiché si riferivano a bandi ormai scaduti, con categorie di abilitazione diverse da quelle degli attuali bandi.
I nuovi cataloghi, avendo una struttura rinnovata, dovranno essere caricati sul Portale, dopo aver conseguito l’abilitazione.
Si ricorda che sono disponibili tutte le FAQ relative alla nuova piattaforma: maggiori informazioni in questo articolo.
Come annunciato da Consip in una nota:
“Il cambiamento sarà significativo e coinvolgerà l’aspetto della piattaforma, le funzioni, le negoziazioni e gli ordini, così come la partecipazione stessa degli utenti e la gestione del catalogo delle offerte, già attiva per gli operatori economici pre-abilitati”.
Acquisti senza MePA
Tuttavia gli utenti non sembrano condividere l’entusiasmo di Consip per la nuova piattaforma.
Tanto che in molti si chiedono in quali casi e per quali gare è possibile bypassare la piattaforma. Proviamo a scoprirlo in questo breve approfondimento.
Ricordiamo che queste procedure extra MePA possono essere svolte in modalità “cartacee” o in altre modalità sempre che rispettino la trasparenza/imparzialità e correttezza e utilizzo della PEC.
Soglia da non superare
In primo luogo bisogna evidenziare che esiste una soglia da non superare se non si vuole incappare nell’obbligo.
Pertanto la soglia massima da non superare per non dover obbligatoriamente utilizzare il MePA è di 5.000 euro e quindi le Amministrazioni sono OBBLIGATE a ricorrere al MePA per acquisto di beni e servizi per importi superiori ai 5.000,00 €uro.
Affidamento diretto fino a 5.000 euro
Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
- la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta
- o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
A tal fine le stesse si dotano apposito regolamento, od altro atto equivalente (ad es., una delibera di giunta comunale d’indirizzo generale, n.d.r.), nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso (par. 4.2.2 delle linee).
Sopra questa soglia di 5.000 euro gli affidamenti diretti sono realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto (ODA) o RDO con un unico fornitore. Nel caso di affidamento diretto tramite ODA – o RDO con un unico fornitore – il limite è di 40.000 euro.
Lettera d’invito
Extra MEPA, è possibile procedere attraverso lettera d’invito, predisposta dal RUP con il supporto dell’Ufficio Acquisti, Gare e Contratti, e inviata tramite PEC, cui si allegano il disciplinare, il capitolato tecnico ed altri eventuali allegati.
Servizi tecnici per ingegneria e architettura
Ricordiamo infine che sono esclusi dall’obbligo del MePA anche lavori e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura il cui approvvigionamento può avvenire al di fuori del MePA.
Quando invece è obbligatorio il MEPA?
Pertanto serve superare quella soglia dei 5.000 euro sopra citata per essere obbligati ad operare sul MePA.
L’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.
E quindi dal 1° gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.
Il MePA dunque resta lo strumento telematico attraverso il quale realizzare gli acquisti sotto soglia comunitaria (al di sopra dei 5.000 euro ma al di sotto dei 200.000 euro).
Ricordiamo anche che la soglia dei 5.000 euro si allinea con quanto stabilito dalle Linee guida ANAC n. 4 che, in riferimento ai requisiti generali e speciali per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, ha previsto la possibilità dell’affidamento diretto per importi fino a 5.000,00 euro.
I principi dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti
Ricordiamo che per concludere, a prescindere dell’utilizzo del MePA o meno, l’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture devono, in corrispondenza con quanto previsto in tema di appalti pubblici dalla normativa comunitaria e nazionale (articolo 30, comma 1, D. lgs. 18 aprile 2016, n. 5):
- garantire la qualità delle prestazioni
- e svolgersi nel rispetto dei principi di:
- economicità
- efficacia
- tempestività e correttezza
- libera concorrenza
- non discriminazione
- trasparenza
- proporzionalità
- pubblicità.
Fonte: articolo di Simone Bellitto
Non ho esperienza con gli acquisti grandi, ma per quelli piccoli MEPA è agghiacciante. Penso sia uno dei peggiori siti con cui ho avuto a che fare dall’inzio di internet. L’interfaccia utente ti riporta indietro di almeno 30 anni, con la mole di dati del giorno d’oggi e si finisce a comprare al doppio del prezzo disponibile altrove, senza la minima possibilità di confrontare le diverse offerte. Si finisce per comprare qualsiasi cosa a qualsiasi prezzo pur di uscire da questo inferno e riavere indietro la propria vita.
Hai perfettamente ragione. Per non parlare della difficoltà di ricerca di prodotti mal o per nulla classificati. Oltretutto tra tanta retorica sull’economicità e efficacia – pure nella Costituzione l’hanno infilata – nessuno si chiede quanto tempo remunerato, energie e frustrazione tutti coloro che hanno a che fare con quell’attrezzo sprecano invano. Fornitori e clienti.
Database pessimo.
Basta fare una RDO aperta a tutti e i prezzi scendono di molto rispetto a quelli esposti in “vetrina”. Anzi semmai si pone il problema contrario di una soglia minima di ribasso…