consipLa circolare del 25 agosto 2015 ha dato disposizioni sul programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione da attuare attraverso Consip, emessa dal ministero dell’economia e finanze (dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi e ragioneria generale dello stato) e trasmessa agli uffici centrali del bilancio e alle ragionerie territoriali dello stato.

 

Il Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. ha un duplice obiettivo: semplificare e rendere più rapide e trasparenti le procedure degli acquisti pubblici, attraverso la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (I.C.T.); razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica per beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi grazie all’aggregazione della domanda.

 

Nella parte centrale della circolare, tuttavia, ci sono alcune indicazioni tese a rendere effettivo l’obbligo da parte di tutte le amministrazioni statali anche attraverso la verifica dell’esistenza delle condizioni che consentono di non ricorrere alle convenzioni Consip.

 

Nei casi in cui non sia presente una convenzione stipulata da Consip, i prezzi di riferimento pubblicati dall’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le gare assegnate all’offerta più vantaggiosa. Si precisa in particolare che quando non si fa ricorso alla Consip, occorre «fornire ai competenti uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile adeguata indicazione dei concreti motivi per i quali si è proceduto in deroga agli obblighi sopra richiamati».

 

Si invitano, palesemente, nella circolare tutte le strutture in indirizzo a voler dare attuazione alla normativa di riferimento con particolare riferimento agli Uffici Centrali del Bilancio e alle Ragionerie Territoriali dello Stato, a voler vigilare, nell’esercizio delle proprie competenze, con la consueta attenzione e sollecitudine, sull’osservanza delle prescrizioni.

 

Per le eventuali eccezioni bisognerà operare un raffronto tra fattori di comparazione omogenei (per esempio tra prezzi della convenzione Consip di durata settennale e prezzi del contratto stipulato al di fuori degli strumenti di acquisto centralizzati di pari durata), «tenendo in particolare attenzione, per la verifica dell’omogeneità degli strumenti, le prestazioni contrattuali principali e le caratteristiche essenziali dell’oggetto delle stesse». Un monito per quanti hanno tentato finora di “svicolare”.