Accordo su Sblocca Cantieri da Lega e M5S: ecco quali sono le ultime novità apportate. Modifiche che riguardano soprattutto gli Appalti.
Lega e Movimento 5 Stelle siglano l’accordo sullo Sblocca Cantieri. Cosa prevedono le ultime modifiche pattuite al testo?
Accordo Sblocca Cantieri
L’intesa trovata su un subemendamento che segnerà un ritorno all’antico su molti punti di interesse. Così è stato suggellato l’ accordo sui contenuti del decreto sblocca cantieri.
L’accordo sull’articolo 1, che sarà depositato stamattina, si basa sull’emendamento leghista (a firma Pergreffi). Che comporta la sospensione per due anni del vecchio codice del 2016 notevolmente asciugato e poi integrato di un lungo subemendamento M5S (a firma Patuanelli) che recupera anche il testo approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Ambiente.
A QUESTO LINK IL TESTO DELL’ACCORDO.
Un’altra importante modifica allo sblocca cantieri è quella che prevede, fino al 31 dicembre 2020 che il subappalto indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara non può superare la quota del quaranta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Fino alla medesima data è inoltre sospesa l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del codice, riferite al subappaltatore.
Un nuovo comma, infine, prevede che per gli anni 2019 e 2020 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti
strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice dei contratti.
Questo sulla base del progetto definitivo costituito almeno:
- da una relazione generale,
- dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste,
- dal computo metrico-estimativo,
- dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.