L’introduzione dell’Accordo di Collaborazione nella fase esecutiva dei contratti pubblici, sancito dall’articolo 82-bis del D.Lgs. 36/2023 e ulteriormente disciplinato dall’Allegato II.6-bis, rappresenta una novità significativa nel panorama normativo degli appalti pubblici: ecco il focus sull’argomento a cura del Dott. Luca Leccisotti.
Il decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024) mira a rafforzare la cooperazione tra le parti coinvolte nella fase esecutiva dei contratti, istituendo una sede formale di confronto per la prevenzione dei rischi e la risoluzione delle controversie.
Nonostante le finalità dichiarate, l’istituto ha suscitato ampie perplessità. La sua sovrapposizione con strumenti esistenti, come il Collegio consultivo tecnico, e il rischio di appesantimento procedurale sono stati oggetto di un acceso dibattito. Questo commento esamina criticamente l’Accordo di Collaborazione, analizzandone le potenzialità e le problematiche operative alla luce delle recenti modifiche normative.
Definizione e Funzioni dell’Accordo di Collaborazione
Finalità dell’Istituto
L’articolo 82-bis del D.Lgs. 36/2023 definisce l’Accordo di Collaborazione come uno strumento volto a:
- Favorire il confronto tra stazione appaltante, appaltatore e altre parti significative;
- Prevenire e ridurre i rischi durante l’esecuzione del contratto;
- Risolvere controversie in modo tempestivo, riducendo il ricorso al contenzioso.
Natura Giuridica e Limiti
Secondo il comma 1 dell’articolo 82-bis, l’Accordo non sostituisce né integra il contratto principale, rimanendo un atto autonomo e accessorio. Questa impostazione:
- Garantisce l’autonomia del contratto d’appalto;
- Limita l’Accordo al coordinamento e alla gestione di aspetti esecutivi specifici.
Contenuti Essenziali
L’Allegato II.6-bis individua i principali obiettivi dell’Accordo, tra cui:
- Garanzia del rispetto dei tempi di esecuzione;
- Verifica delle prestazioni eseguite;
- Contenimento dei costi entro i limiti contrattuali;
- Promozione di benefici comuni, inclusi aspetti sociali e ambientali.
Criticità dell’Istituto
Sovrapposizione con Strumenti Esistenti
Il sistema normativo italiano già prevede strumenti consolidati per la gestione della fase esecutiva, come:
- Il Collegio consultivo tecnico, istituito dall’articolo 6 del D.Lgs. 36/2023, che fornisce supporto nella risoluzione delle controversie;
- Le previsioni contrattuali relative al ruolo del RUP, del direttore dei lavori e del collaudatore.
L’introduzione dell’Accordo rischia di:
- Creare duplicazioni di competenze e ruoli;
- Complicare ulteriormente la gestione amministrativa della fase esecutiva.
Ambiguità nella Definizione dei Soggetti Coinvolti
L’articolo 2 dell’Allegato II.6-bis elenca i firmatari dell’Accordo, includendo:
- La stazione appaltante, rappresentata dal RUP e da altri soggetti tecnici;
- L’appaltatore, i subappaltatori e i fornitori significativi.
La presenza simultanea della stazione appaltante come entità e dei suoi rappresentanti individuali genera ambiguità, rendendo poco chiara la suddivisione delle responsabilità.
Rischio di Appesantimento Procedurale
L’obbligo di monitoraggio degli obiettivi mediante indicatori di prestazione e scadenze temporali, associato alla definizione di eventuali premialità, aggiunge complessità alla fase esecutiva. Tale approccio contrasta con l’obiettivo dichiarato di semplificazione e velocizzazione.
Aspetti Innovativi e Proposte di Miglioramento
Valore Aggiunto dell’Accordo
Nonostante le criticità, l’Accordo di Collaborazione potrebbe rappresentare:
- Uno strumento per migliorare il coordinamento tra le parti;
- Un’opportunità per integrare obiettivi di sostenibilità e inclusione sociale nella gestione degli appalti.
Proposte per una Maggiore Efficacia
Per garantire l’efficacia dell’Accordo, si suggerisce:
- Chiarire le modalità di rappresentanza della stazione appaltante;
- Limitare l’applicazione dell’Accordo a contratti complessi o di particolare rilevanza economica;
- Integrare l’Accordo con gli strumenti esistenti, evitando duplicazioni.
Conclusioni
L’Accordo di Collaborazione, pur nascendo con finalità condivisibili, rischia di tradursi in un’ulteriore fonte di complicazioni procedurali. La sua applicazione dovrebbe essere valutata attentamente dalle stazioni appaltanti, privilegiando un approccio pragmatico e orientato ai risultati. Solo un utilizzo consapevole e mirato potrà trasformare questo istituto in un valore aggiunto per la gestione degli appalti pubblici.
Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)