frode alimentare natalePer le aziende che utilizzano la modalità di pagamento tradizionale, cioè direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale il termine è fissato al prossimo 27 dicembre.

 

Accise natalizie a doppia scadenza:|con modello F24 entro venerdì 18. Le imprese produttrici di alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, che scelgono di versare l’accisa relativa ai prodotti immessi in consumo nella prima quindicina di dicembre mediante modello F24, devono farlo entro venerdì 18, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti.

 

Invece, per le aziende che intendono seguire la modalità di pagamento tradizionale, cioè direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale intestato alla stessa tesoreria, il termine è fissato al 27 dicembre.

 

Con un comunicato di oggi, pubblicato sul proprio sito, il Mef annuncia la firma e l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che fissa tali scadenze.

 

In considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2015, si comunica che è stato firmato ed è in via di pubblicazione il decreto che fissa al 18 dicembre il termine per i pagamenti eseguiti con l’utilizzo del modello unificato F/24 di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti ed al 27 dicembre il termine per i pagamenti eseguiti direttamente in tesoreria o tramite conto corrente postale.