accesso-registro-titolari-effettiviEcco alcune interessanti indicazioni in merito al registro dei titolari effettivi, istituito per contrastare evasione fiscale e riciclaggio, e alla possibilità di accesso ai suoi dati.


L’11 dicembre 2023 segna una scadenza importante nell’ambito delle normative antiriciclaggio. In questa data, termina l’obbligo di effettuare la prima comunicazione dei titolari effettivi per tutte le società di capitali, gli enti con personalità giuridica e i trust, nonché istituti giuridici affini.

Scopriamo dunque in breve alcune informazioni di base sul registro e sull’accesso alle informazioni in esso contenute.

Che cos’è il registro dei titolari effettivi?

Previsto già dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di modifica della normativa antiriciclaggio, risulta introdotto ufficialmente in Italia con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, intitolato “Attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva“.

Il “Registro dei titolari effettivi” rappresenta pertanto un’apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno indicare le informazioni relative alla titolarità effettiva. In sostanza, si richiede alle imprese di comunicare chiaramente l’identità del loro titolare effettivo.

Il concetto di “titolare effettivo” è definito nell’articolo 20, comma 1, del decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/2007) come la persona fisica o le persone fisiche a cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il suo controllo.

Si tratta di un individuo che possiede, direttamente o indirettamente, una quota significativa in un’entità legale, spesso superiore al 25%.

Chi è obbligato a fare la comunicazione e chi no?

Ecco i soggetti coinvolti:

  • imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, le società in accomandita per azioni e società cooperative);
  • persone giuridiche private: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome;
  • trust e istituti giuridici affini: enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust (rapporto giuridico nel quale una persona – fiduciario – amministratore dei beni, sui quali ha il controllo, nell’interesse di terzi beneficiari).

L’obbligo di comunicazione non si applica invece alle seguenti categorie:

  • le società di persone
  • le associazioni non riconosciute
  • i consorzi (a meno che assumano la forma di impresa con personalità giuridica)
  • le imprese sociali (a meno che non siano registrate nel Registro delle imprese).

Questa comunicazione deve avvenire tramite una procedura telematica verso un nuovo registro creato presso le Camere di commercio.

Per presentare la pratica:

  • accedere a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica
  • scegliere la pratica del Titolare Effettivo
  • indicare l’impresa o l’istituto oggetto della comunicazione e dichiara i dati del suo Titolare Effettivo
  • firmare con la propria Firma Digitale

Accesso al registro dei titolari effettivi

La possibilità di accesso pubblico al registro dei titolari effettivi è stata introdotta per adeguarsi alla Direttiva (UE) 2018/843, con l’obiettivo di combattere il riciclaggio di denaro.

Comunque sia non tutti i soggetti avranno accesso a questi dati sui titolari effettivi, alcune categorie rimarranno escluse da questa possibilità.

In questo contesto è fondamentale distinguere tra varie categorie, in base a quanto previsto negli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento:

  • accesso delle Autorità: l’art. 21 del Decreto antiriciclaggio prevede l’accesso da parte delle autorità, le cui modalità tecniche e operative devono essere regolate attraverso apposite convenzioni siglate tra ciascuna autorità, Unioncamere e il gestore del servizio. Questo accesso è riservato a diverse istituzioni, tra cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), le Autorità di vigilanza di settore, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA), la Guardia di Finanza tramite il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, la Direzione Nazionale Antimafia (DNAA) e le autorità giudiziarie. Ciascuna di queste autorità accede al registro per perseguire le proprie finalità istituzionali, focalizzate sul contrasto dell’evasione fiscale. Per ottenere l’accesso, tali autorità inviano una dichiarazione all’autorità camerale territorialmente competente, conforme agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, nella quale attestano che l’accesso alla sezione autonoma e alla sezione speciale del Registro è effettuato al fine di contrastare l’evasione fiscale.
  • accesso dei soggetti obbligati alla verifica della clientela: questa categoria comprende i soggetti che hanno l’obbligo di condurre adeguata verifica della clientela. Essi possono accedere al registro solo dopo aver presentato una richiesta di accreditamento alla Camera di Commercio.
  • accesso pubblico da parte di altri soggetti: questo tipo di accesso, noto come “accesso pubblico”, prevede diverse modalità a seconda delle informazioni desiderate nel registro dei titolari effettivi. Tuttavia, va sottolineato che gli enti locali sono esclusi da questo accesso e non hanno il permesso di consultare i dati relativi alla titolarità effettiva contenuti nella sezione autonoma e speciale del Registro delle imprese.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it