Il requisito temporale richiesto contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica: lo sostiene l’ultima Sentenza della Consulta.
Accesso alle case popolari e requisito temporale. Ecco quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 44 depositata oggi.
La Consulta ha accolto la censura sollevata dal Tribunale di Milano sul requisito della residenza o dell’occupazione ultraquinquennale stabilito dall’articolo 22, primo comma, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 16/2016 per accedere ai servizi abitativi.
Accesso alle case popolari: requisito temporale è incostituzionale
In pratica è irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almenocinque anni.
Questo requisito, infatti, non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione. Funzione che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno.
Secondo la Corte,il requisito della residenza protratta per più di cinque anni ai fini della concessione dell’alloggio non è sorretto da un’adeguata giustificazione sul piano costituzionale:
- sia perché quel dato non è, di per sé,indice di un’elevata probabilità di permanenza (a tal fine risulterebbero ben più significativi altri elementi)
- e sia perché lo stesso “radicamento” territoriale non può assumere un’importanza tale da escludere qualsiasi rilievo al dato del bisogno abitativo del richiedente.
La durata della residenza sul territorio regionale potrebbe semmai rientrare tra gli elementi da valutare nella formazione della graduatoria.
A questo link il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it