accedere-profilo-facebook-moglie-reatoAccedere al profilo Facebook della moglie è reato: la conferma della gravità del fatto arriva con una condanna della Cassazione, decretata dalla Sentenza 22 gennaio 2019 n. 2905.


La Corte di Cassazione si è pronunciata su un argomento che è oramai all’ordine del giorno: vale a dire la privacy legata ai Social Network e, in modo particolare al Re dei Social, sua maestà Facebook. Con la Sentenza in discussione, infatti, arriva un duro diktat per chi trasgredisce alle regole sulla privacy e viola l’account del coniuge/compagno/fidanzato.

 

Il caso

 

L’imputato – secondo le sentenze di merito – accedendo all’account della moglie, aveva potuto fotografare una chat intrattenuta dalla moglie con un altro uomo e poi cambiare la password, così da impedire alla persona offesa di accedere al socia network.

 

Il ricorrente rimarca, in particolare, che il primo dei riscontri alle dichiarazioni della persona offesa – la produzione, nel giudizio di separazione, delle schermate riproducenti le chat con un altro uomo – non era tale, dal momento che la difesa dell’imputato aveva in entrambi gradi segnalato che la scoperta della conversazione era avvenuta per caso.

 

L’imputato sosteneva, infatti di essersi collegato da remoto al suo PC tramite il cellulare quando era fuori casa ed aveva potuto vedere sul desktop del computer la conversazione in atto.

 

Accedere al profilo Facebook della moglie è reato: la decisione

 

Secondo la Cassazione, accedere al profilo Facebook di mogli o ex fidanzate è comunque un reato se questo avviene contro la loro volontà. Questo anche se le medesime hanno spontaneamente comunicato le proprie credenziali di accesso. Da qui si desume che spiare un profilo Facebook sia un reato piuttosto grave.

 

Inoltre, la Cassazione respinge l’argomento difensivo dell’irrilevanza penale della condotta di chi accede più volte nel profilo Facebook di terzi. La pluralità degli accessi e la finalità per cui si realizzano esclude il beneficio della non punibilità (articolo 131 bis del Codice penale) trattandosi di condotte reiterate.

 

Il ricorso dell’imputato va oltretutto dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.