In queste serate calde, soprattutto in città, chi può godere di un piccolo spazio esterno, di un balcone, magari posto ben in alto in una palazzina, fa il possibile per renderlo confortevole e bello.
Così, piccoli arredi, vasi e piante divengono luoghi di chiacchiere e magari cenette se lo spazio lo consente, al fresco.
C’è da sapere, in proposito, che non vi è piena libertà per ciascuno di noi di abbellire i nostri spazi con fiori sui balconi per rendere più bella e decorosa la facciata condominiale, ma che le norme impongono una serie di limiti e prescrizioni.
Abbellire con fiori e piante: le regole per il condominio
Innanzitutto, va verificato, presso il proprio comune di residenza, se esistono limiti di decoro urbano, soprattutto in aree di centro storico. Per tutto ciò non espressamente disciplinato da regolamenti edilizi comunali e di decoro urbano, vale la regola dell’art. 1122 codice civile secondo cui:
“Nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”.
Tale disposizione del codice civile riconosce il diritto del singolo proprietario di abbellire con fiori il proprio balcone, ma serve attenzione alla sicurezza, soprattutto ai piani più alti e vanno osservate alcune regole di prudenza, facendo attenzione ad ancoraggi solidi e sporgenze.
In proposito possibili incidenti e cadute di vasi, ma anche di acqua e fogliame che possono rendere sdrucciolevole zone di passaggio a latere, rischia multe e sanzioni.
In questo caso gli articoli di riferimento sono il 2043 e il 2051 codice civile che individuano responsabilità civile dell’art può conseguire, ad esempio, dalla caduta di fioriere e vasi che cagionano danno a persone o cose.
Si ha responsabilità penale per lesioni personali per l’eventuale caduta della fioriera o del vaso di fiori che coinvolga una persona. Anche la caduta del terriccio o dell’acqua è considerato “getto pericoloso di cose in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altri uso” a norma dell’art. 674 codice penale, se reca molestia a persone oppure danneggiamento ad arredi posti all’interno dell’appartamento sottostante.
Chi poi appende al proprio balcone fioriere senza fissarle adeguatamente può dover pagare una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619 a norma dell’art. 675 codice penale, perché è punita la situazione di pericolo in grado di arrecare danno.
Abbellire con fiori e piante condominio: la sentenza della Cassazione
Sul fronte del decoro urbano la Corte di Cassazione con sentenza n. 1286/2010 ha stabilito che gli ornamenti sui balconi sono consentiti, a meno che non sussistano diverse disposizioni del regolamento condominiale e a condizione che non alterino la fisionomia o l’armonia della facciata del condominio. Sempre sul tema del decoro architettonico l’art. 1138 codice civile recita che è necessario non pregiudicare il decoro architettonico dell’edificio. Motivo per il quale è richiesto di utilizzare fioriere con materiali e colorazioni in armonia con le altre fioriere già esistenti in altri appartamenti.
Altri limiti e regole specifiche possono essere imposte dal regolamento condominiale contrattuale, quello già formato dal costruttore e successivamente compreso nell’atto di acquisto dell’alloggio.
Questo regolamento specifico può porre limiti all’uso dei balconi di proprietà esclusiva, inserendo prescrizioni di sicurezza e legate all’estetica degli stabili. In aggiunta, il regolamento adottato in assemblea con il consenso unanime dei proprietari di condominio.
Secondo giurisprudenza tali vasche-fioriere sono parte comune condominiale in quanto funzionali all’estetica dell’intero edificio, anche se utilizzate in via esclusiva dal singolo condomino il quale, all’interno di queste fioriere, pone piante da lui liberamente scelte.
L’assemblea condominiale può decidere la rimozione delle fioriere nel caso in cui ci sia una lesione del decoro architettonico dell’edificio oppure vi siano esigenze di diverso uso delle parti comuni. In questo caso, è sufficiente la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art 1136 codice civile, se trattasi di semplice mutamento della sistemazione od utilizzazione della cosa comune rientrante negli atti di ordinaria amministrazione.
Qualora l’intervento recasse innovazione per rendere più agevole l’uso delle cose comuni, la maggioranza richiesta sarebbe quella dell’art. 1136 quinto comma codice civile (maggioranza dei partecipanti e 2/3 del valore).
L’apposizione di fiori e piante su scale e pianerottoli può considerarsi legittima fintanto che non limiti la normale utilizzazione di tali spazi.
Fonte: articolo di Rossella Angius