È stato modificato il Regolamento definito dal Dpr n. 76/1998, che disciplina i criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’8 per mille Irpef, in vigore già dal prossimo 22 gennaio 2025.
La norma è contenuta nel Dpr n. 213 del 13 novembre 2024, pubblicato sulla GU del 7 gennaio 2025 e sancisce che l’importo totale derivante dalle scelte dei contribuenti dovrà essere ripartito in misura proporzionale alle scelte da loro effettuate in merito alle tipologie d’intervento ammesse al contributo. Vengono inoltre ammesse, perché inserite nel nuovo regolamento, due nuove tipologie di azioni, su rifugiati e dipendenze.
Per destinare il proprio 8 per mille allo Stato è sufficiente apporre la propria firma nel box dedicato, c’è poi la possibilità di selezionare anche un codice che individui la destinazione specifica:
- Fame nel mondo
- Calamità naturali
- Edilizia scolastica
- Assistenza ai rifugiati
- Beni culturali
- Recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche.
In realtà però, oltre il 41% dei contribuenti che sceglie di destinare l’8xmille allo Stato non effettua poi una scelta rispetto al modo di utilizzare i fondi. Nel dettaglio, le possibilità di selezione sono ben specificate anche in chiare indicazioni riportate sui siti Istituzionali dove vengono spiegate tutte le possibilità di scelta.
8 per mille 2025: nuove regole per la ripartizione dei fondi statali
Vediamo in modo più esteso le tipologie di interventi straordinari:
1) interventi di contrasto alla fame nel mondo. Sono azioni finalizzate a progetti per l’autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo. Questi fondi potranno essere anche destinati alla qualificazione di personale locale affinché possa agire in situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie, minacce alla sopravvivenza delle popolazioni locali;
2) interventi necessari in caso di calamità naturali, come la realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi finalizzati alla tutela dell’incolumità e della sopravvivenza della popolazione. Sono qui comprese azioni di emergenza in caso di terremoti, allagamenti, incendi, valanghe e altri fenomeni simili, interventi di messa in sicurezza e ricostruzione anche di beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali;
3) interventi per la messa in sicurezza, la ristrutturazione, il miglioramento degli edifici utilizzati per l’istruzione scolastica, sono comprese anche attività di adeguamento antisismico delle strutture e efficientamento energetico degli immobili;
4) interventi per l’assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, finalizzati a garantire loro forme di protezione internazionale o umanitaria, accoglienza, ricovero, assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla normativa. Questi fondi garantiscono anche supporto e assistenza a coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;
5) interventi per la conservazione di tutti i beni culturali individuati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questi fondi supporteranno azioni di restauro ma anche valorizzazione di siti, immobili, edifici adibiti all’istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto o mobili alla fruibilità. Saranno poi utilizzati anche per rendere accessibili da parte del pubblico tutte le realtà che rivestano particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico;
6) interventi per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
Scelta fondamentale
Ad oggi, l’analisi delle precedenti scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, mostrano una netta preponderanza per l’edilizia scolastica (28,74%) alla quale segue il sostegno alle comunità che abbiano subito calamità naturali (12,81%). A partire dalla annualità 2023 con la prima possibilità di scelta, ma a tutti gli effetti dalla prossima dichiarazione dei redditi, come abbiamo visto, grazie al dpr 213/2024, che va a modificare il dpr 76/1998, l’intera quota che riguarderà dell’8xmille a gestione statale sarà suddivisa nel rispetto delle preferenze espresse dai contribuenti come si legge nella relazione illustrativa del decreto dove si specifica appunto come : «le somme disponibili sono ripartite in misura proporzionale alle preferenze espresse dai contribuenti».
Cambia dunque la procedura che vedeva la quota dell’8xmille di diretta gestione statale ripartita fino ad oggi in cinque quote uguali tra le cinque tipologie di interventi individuate. Nel caso il cittadino non effettui alcuna scelta, il Consiglio dei ministri dovrà deliberare entro il 30 novembre di ogni anno, comunicando le proprie scelte che potrebbero tener conto delle situazioni individuate come quelle di maggiore urgenza. Se non vi sarà tale deliberazione, «la destinazione delle risorse relative alle scelte non espresse è stabilita tra le tipologie d’intervento in proporzione alle scelte espresse».
Per il 2023, fra i 41,5 milioni di dichiaranti italiani totali, ha espresso la propria preferenza meno della metà dei contribuenti, per precisione il 40,5. Le scelte a favore dello Stato, pur presentano un trend in crescita negli ultimi anni, dal 16,59 per cento di scelte delle dichiarazioni 2018 al 24,62 per cento su redditi 2021, hanno visto nel 2023 il 22,63% delle scelte a favore dello stato con una dotazione del fondo che presentava un totale lordo di 330 milioni di euro.
La maggioranza degli Italiani continua a scegliere di sostenere la Chiesa cattolica con 11,5 milioni di dichiarazioni a suo favore delle circa 17milioni che presentavano una scelta. La restante parte che invece lascia la casella vuota, effettuando di fatto una ‘non scelta ‘ nella realtà lascia decidere agli altri proprio in base al regolamento, che ridistribuisce quanto non assegnato direttamente in maniera proporzionale alla decisione del resto dei contribuenti. In pratica, anche se solo tre persone su dieci scelgono chi finanziare con la propria tassa, la quota delle altre sette persone viene comunque divisa in base alla preferenza degli altri, ampliando le dotazioni dei ‘preferiti’. Allora perché non prendersi un po’ di tempo ed invece di non scegliere selezionare una realtà che , a nostro avviso, presenti dei progetti validi per il nostro Paese e per le comunità che ci vivono e operano?
Lista possibili benificiari e linee di intervento
Ecco una lista degli altri possibili beneficiari e delle loro azioni di intervento.
Le possibilità sono in totale 15, abbiamo visto Lo Stato con le sue finalità e poi la Chiesa Cattolica, oggetto di concordato con lo stato a partire dal 1984 e dalla successiva La legge di attuazione 222/1985, che destina i fondi ricevuti a scopi di carattere religioso o caritativo. Abbiamo poi le altre realtà di culto, accreditate con la sottoscrizione di ‘Intese’ formali con lo Stato.
- l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno che finalizza quanto ricevuto per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito;
- le Assemblee di Dio in Italia per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo;
- la Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) che finalizza i fondi ricevuti, anche attraverso bandi pubblici e sostegno al terzo settore, a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese;
- la Chiesa Evangelica Luterana in Italia con interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all’estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate;
- l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane con azioni dirette alla tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici ma anche con interventi sociali e umanitari contro il razzismo e l’antisemitismo e a tutela delle minoranze;
- la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale destina i fondi per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri;
- la Chiesa apostolica in Italia con interventi sociali, culturali ed umanitari;
- l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia anche in questo caso il fine vede interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero;
- l’Unione Buddhista Italiana per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto;
- l’Unione Induista Italiana che con i fondi sostiene i propri ministri di culto, l’attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi.
- l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Istituto e delle attività indicate all’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016 n.130 nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all’estero. Anche in questo caso alcuni fondi sono messi a bando pubblico per iniziative finalizzate alla promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e anche la difesa dell’ambiente.
- l’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” che usa i fondi per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, per scopi filantropici, assistenziali e culturali.
Anche in questo caso la ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene con un sistema proporzionale alle scelte espresse. La quota d’imposta che non viene attribuita risulta poi divisa secondo la proporzione derivante dalle scelte espresse. La residuale quota che risulterà non attribuita e che proporzionalmente spetterebbe alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia, in base all’Intesa sottoscritta rientrerà nella quota destinata alla gestione statale.