sanitaaaIn data odierna abbiamo inviato al Garante della Privacy la seguente richiesta di chiarimenti. Risulterebbe, infatti, intollerabile che, dando il diniego alla trasmissione dei dati, si dovesse rinunciare anche ad ottenere la certificazione della spesa per i farmaci da presentare al momento della dichiarazione dei redditi.

 

Oggetto: chiarimento in merito alle modalità di opposizione alla trasmissione dei dati sanitari ai fini del 730 precompilato.

 

Gent.mo Presidente, relativamente alla comunicazione inviata dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali in merito ai dati da riportare nel modello 730 precompilato, si richiede un chiarimento in merito alle modalità di opposizione alla trasmissione. Nel comunicato viene riportato che “In farmacia, per non far trasmettere i dati sull’acquisto di un farmaco, sarà sufficiente non comunicare il proprio codice fiscale – presente sulla tessera sanitaria – al momento dell’emissione dello scontrino”.

 

Considerando che il cittadino può scegliere se accettare il 730 precompilato o provvedere all’elaborazione in proprio, e considerando che l’articolo 10 del TUIR, comma 1 lettera b) prevede che, ai fini della deducibilità, le spese per farmaci devono essere certificate dallo scontrino contenente il codice fiscale del destinatario, la scelta di non comunicare il codice fiscale al momento dell’emissione dello scontrino comporterebbe una rinuncia da parte del cittadino a dedurre le spese sostenute per i farmaci.

 

Si chiede, di conseguenza, se al pari degli altri servizi sanitari, non sarebbe più opportuno ottenere la certificazione della spesa per i farmaci (scontrino con codice fiscale) e negare contestualmente il consenso alla trasmissione dei dati.

 

Certo di un Suo cortese riscontro, Le porgo i miei migliori saluti

 

Rosario Trefiletti

 

Presidente Federconsumatori

 

 

Fonte: Federconsumatori