Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato un nuovo decreto che introduce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la progettazione ed esecuzione dei lavori di infrastrutture e strade.


Questo provvedimento, reso ufficiale con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2024, stabilisce gli standard ecologici che dovranno essere rispettati nelle attività di costruzione, manutenzione e adeguamento delle strade. Il decreto entrerà in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione ufficiale.

Obiettivo del decreto

Il nuovo regolamento è stato emanato in conformità con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e rappresenta un passo importante verso la promozione della sostenibilità nelle opere pubbliche. I CAM delineati nel decreto sono stati formulati in linea con il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, approvato il 3 agosto 2023.

L’obiettivo principale è quello di garantire che le infrastrutture stradali siano progettate e realizzate secondo standard che riducano l’impatto ambientale, incentivando pratiche di edilizia sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Ambito di applicazione

Il decreto riguarda tutti i contratti pubblici e le concessioni che coinvolgono la progettazione e l’esecuzione di lavori stradali, includendo interventi di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture, come specificato nel Codice dei contratti pubblici. Nello specifico, i settori coperti includono opere civili, lavori di costruzione e gestione delle aree verdi limitrofe a strade e parcheggi.

I criteri CAM si applicano, tra gli altri, ai lavori identificati con il codice CPV 45000000 (“Lavori di costruzione”) e in particolare al CPV 45233000-9 (“Lavori di costruzione per autostrade e strade”). Anche i servizi di progettazione tecnica per opere di ingegneria civile rientrano nei criteri definiti dal decreto, con riferimento al CPV 71322000-1.

Criteri per le aree verdi

Per le aree verdi adiacenti alle infrastrutture stradali, come le zone lungo le strade e le piste ciclabili, il decreto richiama i criteri previsti dal decreto ministeriale del 10 marzo 2020. Questi criteri, specifici per la gestione del verde pubblico e la manutenzione di aree verdi, includono clausole contrattuali e specifiche tecniche che garantiscono un approccio sostenibile nella gestione di queste aree.

Eccezioni e condizioni particolari

Il decreto prevede anche delle eccezioni. Nel caso in cui uno o più dei criteri ambientali minimi siano in conflitto con normative tecniche specifiche, il progettista è tenuto a giustificare l’inapplicabilità o l’applicazione parziale di tali criteri nella cosiddetta “Relazione CAM”. Questo documento deve indicare chiaramente i riferimenti normativi che giustificano tali scelte.

Inoltre, eventuali restrizioni derivanti da vincoli paesaggistici, ambientali o di altra natura, come quelli relativi a beni culturali, aree protette o normative idrogeologiche, devono essere prese in considerazione. In questi casi, il decreto sottolinea che i vincoli più stringenti prevalgono sui criteri ambientali minimi stabiliti.

Motivazioni per la non applicabilità

L’applicazione parziale o la non applicazione dei criteri CAM può essere determinata anche da condizioni specifiche del progetto. Ad esempio, se un determinato materiale o prodotto di costruzione non è previsto dal piano di progetto o se le caratteristiche del sito impediscono l’applicazione completa delle specifiche tecniche, la stazione appaltante o il progettista possono optare per una deroga, sempre giustificata nella “Relazione CAM”.

Le nuove linee guida per strade e infrastrutture relative ai criteri ambientali minimi del MASE