spiaggia-aperta-cani-tarIl comune non può vietare l’accesso alla spiaggia libera ai cani, che quindi deve risultare agli amici a quattro zampe sempre aperta: lo sostiene una recente Sentenza del TAR della Calabria.


Nel caso in esame un’organizzazione ambientalista ha presentato un ricorso contro l’atto con cui il sindaco ha emesso una disposizione che proibisce ai conducenti di animali, anche se dotati di museruola e guinzaglio, di accedere alle spiagge pubbliche lungo tutta la costa del comune, ad eccezione dei cani da soccorso tenuti al guinzaglio e dei cani guida per non vedenti.

L’associazione contesta la violazione del principio di proporzionalità stabilito nell’articolo 1 della legge 241/1990 e delle disposizioni di una legge regionale che impongono ai comuni di mantenere un equilibrio adeguato tra uomo, ambiente e animali sul territorio.

Per il TAR la spiaggia libera deve essere sempre aperta ai cani

Secondo il TAR l’ordinanza “balneare” oggetto di contestazione appartiene alla categoria degli atti a contenuto generale, poiché è rivolta a un numero indefinito di destinatari, ma questa natura legale non esime dall’obbligo di fornire una motivazione.

Si applica in questo caso il principio di esigibilità, che richiede una giustificazione quando è compatibile con le caratteristiche della disposizione, al fine di spiegare le esigenze specifiche che giustificano le limitazioni delle libertà che ne derivano.

Inoltre il provvedimento contestato viola anche il principio di proporzionalità, derivante dalla normativa comunitaria, che obbliga le autorità pubbliche a scegliere, tra diverse opzioni altrettanto valide per raggiungere l’interesse pubblico, quella meno gravosa per coloro che sono influenzati dalla disposizione, al fine di evitare sacrifici inutili.

La decisione di vietare l’accesso agli animali all’interno delle spiagge – e quindi ai loro proprietari o custodi – sulle spiagge destinate al libero bagno durante le ore diurne è giudicata come “irragionevole e insensata, oltre che illogica e sproporzionata“.

L’unico paletto che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare riguarda gli obiettivi pubblici di decoro, igiene e e sicurezza pubblica, attraverso regolamentazioni alternative al divieto di accesso alle spiagge.

I giudici, in conclusione, suggeriscono all’ente di tenere a mente solo le seguenti disposizioni figlie di evidente buon senso:

  • l’obbligo di portare una paletta e un sacchetto per raccogliere le feci degli animali
  • la rimozione immediata delle feci
  • la pulizia delle aree interessate
  • l’obbligo di usare la museruola o il guinzaglio
  • il divieto di lasciare gli animali liberi.

Il testo completo della Sentenza

Potete consultarlo qui.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it