L’Antitrust ha emesso un parere, richiesto dalla Città di Treviso, che fornisce importanti chiarimenti sul concetto di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi del Decreto Legislativo 201/2022.
Il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) invita gli enti locali a valutare con attenzione i servizi forniti sul proprio territorio per determinarne la rilevanza economica, tramite una verifica flessibile e dettagliata, che consideri sia la natura del servizio sia le sue implicazioni sul mercato.
In particolare, laddove non esista un’Autorità di regolazione specifica, come nei servizi non a rete, gli enti affidanti sono chiamati a esaminare attentamente il contesto di ciascun servizio.
Ecco tutti i dettagli del documento.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica, i chiarimenti dell’Antitrust
Secondo l’AGCM, i servizi pubblici locali di rilevanza economica comprendono quelle attività che possono essere offerte dietro corrispettivo economico in un contesto di mercato. Questa definizione si allinea alla nozione europea di servizi di interesse economico generale (SIEG), che implica la fornitura di servizi d’interesse collettivo mediante un’attività economica che può coinvolgere anche soggetti privati.
Non esiste in realtà un elenco predefinito e rigido di tali servizi. Spetta dunque agli enti locali stabilire, caso per caso, se un servizio rientra nella categoria economica, tenendo conto dei principi di proporzionalità e del rispetto della concorrenza. Questo approccio flessibile è essenziale poiché non tutti i servizi di pubblica utilità sono collegati a infrastrutture di rete, come ad esempio i servizi di trasporto o la gestione dei rifiuti.
Coordinamento con le normative di settore
L’Autorità ribadisce l’importanza di coordinare le disposizioni del Decreto Legislativo 201/2022 con le normative settoriali vigenti. In caso di conflitto, il decreto prevale, a meno che non siano presenti norme di salvaguardia specifiche all’interno della disciplina settoriale. Tale coordinamento si fonda sui principi comunitari, che favoriscono la concorrenza e la libertà di stabilimento, assicurando un quadro regolatorio omogeneo a livello locale.
Un aspetto cruciale è che la prevalenza del decreto si applica solo nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, riflettendo la volontà del legislatore italiano di allinearsi ai principi comunitari che regolano la concorrenza e la gestione dei servizi d’interesse economico generale. In pratica, l’ente locale deve applicare il Decreto Legislativo 201/2022 se la normativa settoriale confligge con la logica pro-concorrenziale del decreto, a meno che non siano presenti specifiche eccezioni.
Servizi strumentali e servizi pubblici Locali
L’AGCM fa infine anche chiarezza sulla distinzione tra servizi strumentali e servizi pubblici locali. I primi sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto Legislativo 201/2022 e sono definiti come servizi forniti da soggetti che supportano le funzioni amministrative dell’ente pubblico, senza rivolgersi direttamente ai cittadini. Al contrario, i servizi pubblici locali soddisfano direttamente le necessità della collettività e prevedono un corrispettivo da parte dell’utenza.
Un esempio di servizio strumentale è quello fornito a beneficio esclusivo dell’ente pubblico, con il quale viene perseguito un obiettivo istituzionale. Un servizio pubblico locale, invece, si caratterizza per il suo impatto diretto sui cittadini e per il fatto che viene pagato dagli utenti stessi.