manuali-piccole-medie-opere-fuori-pnrrIl 14 maggio 2024, con Decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno, sono stati approvati nuovi Manuali tecnico-operativi semplificati destinati ai Comuni beneficiari dei contributi per le “Piccole opere” e “Medie opere” fuoriuscite dal PNRR (di cui abbiamo ampliamente parlato in un precedente articolo dal titolo Portale ReGiS: nuove modalità di rendicontazione per le Piccole e Medie opere). Questi Manuali rappresentano una guida essenziale per la corretta attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati, garantendo un’implementazione efficiente e trasparente dei progetti.

Scopo dei Manuali

Entrambi i Manuali – sia l’Allegato A – Manuale Medie opere che l’Allegato B – Manuale Piccole opere – hanno come obiettivo principale quello di fornire ai Comuni un supporto pratico e metodologico per gestire al meglio i contributi assegnati. I Manuali sono suddivisi in tre sezioni principali:

  • Obblighi, scadenze e procedure di attuazione dei progetti
  • Fasi di monitoraggio, rendicontazione e controllo, incluso l’uso del sistema informativo ReGiS
  • Obblighi di tenuta e conservazione documentale

Nei Manuali sono presenti indicazioni circa le sezioni che ad oggi non devono essere compilate e che, invece, nelle precedenti versioni, veniva richiesto di alimentare obbligatoriamente (ad esempio quelle relative agli indicatori comuni e al titolare effettivo come da circolare 27 del 15/09/2023). Un’apposita tabella riporta elenco delle sezioni e dei campi che devono essere compilati per ottenere una prevalidazione positiva.

Nella pratica, ecco cosa cambia

I comuni non sono più tenuti a compilare e caricare su Regis la seguente documentazione:

  • Attestazione di conformità agli obblighi del PNRR;
  • Checklist per la verifica dell’affidamento;
  • Attestazione delle verifiche di affidamento;
  • Checklist per la verifica dell’ammissibilità della spesa;
  • Attestazione di conclusione dell’intervento;
  • Format per variazioni e/o rimodulazioni progettuali;
  • Atto di riconducibilità;
  • Checklist schede tecniche DNSH.

In fase elaborazione attestazione del rendiconto il comune beneficiario è tenuto a effettuare verifiche solo sui seguenti punti:

  • Punto n. 1: verifica della regolarità amministrativo-contabile;
  • Punto n. 3: assenza di situazioni di conflitto di interessi sulle dichiarazioni rese ex ante;
  • Punto n. 4: assenza di doppio finanziamento.

Gli altri punti non sono applicabili agli interventi di Piccole e Medie opere e non richiedono ulteriori verifiche da parte dei comuni beneficiari.

La funzione di “pre-validazione” consente di visualizzare in anteprima i risultati dei controlli automatici eseguiti da ReGiS, permettendo di correggere eventuali errori. Questo controllo verifica la completezza e la coerenza dei dati.

Attuazione dei progetti

I Comuni beneficiari devono seguire le istruzioni del Manuale per l’attuazione dei progetti finanziati. È loro responsabilità aggiornare correttamente il sistema ReGiS con i dati relativi alla programmazione e all’attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti.

Monitoraggio e rendicontazione

Il Comune beneficiario deve alimentare il sistema ReGiS con i dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario. La corretta compilazione delle sezioni obbligatorie su ReGiS è fondamentale per il monitoraggio e la rendicontazione delle spese.

Gestione spese e giustificativi

I pagamenti e i giustificativi di spesa devono essere registrati accuratamente nel sistema ReGiS. La sezione “Gestione spese” del sistema viene alimentata automaticamente dall’interoperabilità con l’Agenzia delle Entrate, SIOPE+ e PCC. In caso di problemi con l’acquisizione automatica dei dati, i Comuni devono inserire manualmente le informazioni necessarie.

Recupero delle risorse e chiusura dei progetti

Entro sei mesi dalla data di collaudo, i Comuni devono completare l’alimentazione del sistema ReGiS con tutte le informazioni richieste. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta il recupero delle somme già corrisposte. Il progetto si può considerare concluso solo dopo l’invio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l’aggiornamento integrale dei dati nel sistema ReGiS.

Per ricevere il saldo del 50% il CRE deve essere allegato al punto 00314 della sezione Iter di Progetto.

È inoltre fondamentale che le piattaforme di rilascio CIG siano correttamente alimentate con indicazione della data aggiudicazione, data stipula contratto e dell’importo aggiudicato, per garantire una corretta importazione di tali informazioni anche su ReGiS.

I Comuni hanno tempo sei mesi dalla data di pubblicazione del D.L. PNRR 19/2024 per avviare il rendiconto di quelle opere il cui collaudo sia già avvenuto precedentemente all’entrata in vigore del suddetto decreto-legge.

Utilizzo delle economie post-collaudo

Le economie derivanti dai ribassi d’asta possono essere utilizzate entro sei mesi dalla data di collaudo in seguito alla richiesta di un apposito CUP. Questi CUP dovranno essere monitorati sulla piattaforma ReGiS in seguito ad associazione a specifica PRATT, attualmente in fase di creazione.

La rendicontazione non invece è richiesta per questi interventi.

Requisiti di progetti di efficientamento energetico

Non è più in vigore l’obbligo di investire almeno il 50% del contributo totale concesso in progetti di efficientamento energetico nel periodo 2020-2024. Questo aggiornamento riduce la pressione sui Comuni riguardo a questa specifica tipologia di progetti.

Verifiche in capo al Comune e rendicontazione

È importante sottolineare che tali verifiche sono dettagliate nell’Allegato n. 1, intitolato “Attestazione verifiche sul rendiconto”. Questo modello dovrà essere sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e allegato nella procedura rendicontazione. Esistono due versioni di questo allegato a seconda che la rendicontazione sia relativa a Piccola opera o a una Media opera.

Rendicontazione intermedia

I rendiconti intermedi non saranno più oggetto di presentazione, mentre quelli precedentemente inviati dovranno essere integrati entro sei mesi dalla data di collaudo o dalla data di pubblicazione del Decreto Legislativo 19/2024 (se l’intervento è già stato concluso). Questo passaggio è fondamentale per completare la rendicontazione di tutte le spese sostenute.

Obbligo di conservazione dei documenti

I Comuni sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa ai progetti in fascicoli cartacei o informatici, prontamente disponibili per eventuali verifiche da parte del Ministero dell’Interno o delle Autorità giudiziarie.

I fascicoli di progetto devono essere archiviati seguendo una struttura base articolata in tre cartelle principali:

  • Documentazione di progetto (CUP, eventuali modifiche al progetto);
  • Comunicazioni e scambio di informazioni con il Ministero dell’Interno;
  • Documentazione amministrativo-contabile relativa alle singole procedure attuate, suddivisa in due sottocartelle: procedure e spese.

In conclusione, possiamo affermare che i Manuali approvati, molto attesi da tutti i Comuni, rappresentano un passo importante per semplificare e migliorare la gestione dei contributi per le Piccole e Medie opere, assicurando un uso efficiente e trasparente delle risorse pubbliche.

Negli scorsi giorni è stato aggiornato un altro importante documento di cui abbiamo parlato in un altro articolo intitolato Aggiornamento della Guida Operativa per il DNSH.

Con l’occasione ricordiamo che la nostra società, Pabli srl di Moncalieri, offre un supporto altamente specializzato e preparato nel controllo, rendicontazione e monitoraggio sull’applicativo ReGiS a oltre 250 enti sparsi in tutta Italia. Per informazioni sul servizio o per ricevere un preventivo vi invitiamo a compilare il form dedicato.

Fonte: Pabli Srl - Δ