Bando piccoli Comuni 2023, la scadenza è stata prorogata di quasi un mese: ecco tutti i dettagli.
La scadenza era inizialmente prevista per ieri, 25 ottobre 2023. Si tratta dell’avviso pubblico che concerne il fondo della cosiddetta “Legge Realacci”, destinato allo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni nello stato di previsione del Ministero dell’interno.
In breve si finanziano progetti di investimento pubblico – per tutela dell’ambiente, mitigazione del rischio idrogeologico, promozione dello sviluppo economico e sociale – da inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni” pubblicato a luglio 2022 nella Gazzetta Ufficiale.
Il Bando è rivolto esclusivamente ai 5500 piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021.
Questi enti, singolarmente o per il tramite delle Unioni di comuni a cui appartengono o ancora tramite convenzione, possono presentare un progetto nel limite massimo finanziabile di 700 mila euro.
Per i progetti presentati in forma associata, l’importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’Unione presenta il progetto.
Proroga della scadenza del Bando piccoli Comuni 2023
A seguito delle numerose richieste di proroga pervenute per il Bando , il Dipartimento ha disposto una ulteriore proroga per la presentazione delle domande fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2023. Il comunicato relativo al decreto di proroga sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Ovviamente si deve anche aggiungere che i comuni e le unioni di comuni che hanno già inoltrato la propria domanda non devono rinviarla.
I Comuni possono pertanto continuare ancora a comunicare per quasi un mese al Dipartimento Casa Italia il proprio indirizzo PEC per ricevere il link al qual presentare la domanda.
L’ulteriore estensione dei tempi si è resa necessaria dopo una modifica apportata ai criteri di valutazione dei progetti: nell’ambito del “Criterio A – Tempi di realizzazione degli interventi” di cui alla nota metodologica del DPCM 16 maggio 2022, agli interventi presentati con un livello di “progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE) redatto ai sensi del nuovo Codice Appalti, risulta attribuito lo stesso coefficiente di 0,4 del progetto definitivo redatto ai sensi del vecchio Codice Appalti.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it