Il partenariato pubblico-privato quale modalità di collaborazione per partecipare al progetto finanziato dai fondi PNRR “Attrattività dei borghi storici”. Nell’analisi odierna, a cura del Dottor Roberto Onorati, una disamina sul partenariato previsto dal Codice del Terzo Settore.
Si tratta di un argomento molto importante, vista l’attenzione che il PNRR sta riservando alla riqualificazione e alla promozione dell’attrattività dei borghi storici sul territorio nazionale.
Il Dottor Roberto Onorati, Segretario Comunale, formatore in materia di gare, contratti e convenzioni per i servizi sociali e docente presso la Società CALDARINI&associati, attualmente consulente della Regione Toscana per l’attuazione del PNRR, ha voluto offrirci un contributo su questo progetto.
PNRR: partenariato pubblico privato e progetto “Attrattività dei borghi storici”
L’Avviso del Ministero della Cultura, in scadenza il prossimo 15 marzo 2022, sollecita la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” (Linea B).
Tale intervento, nell’ambito delle finalità del Next Generation EU, si propone di restituire vitalità a luoghi e patrimoni destinati alla scomparsa e alla perdita definitiva. Questa vitalità deve creare delle radici che rendano questi luoghi attrattivi per le nuove generazioni attraverso la creazione di occupazione in un ecosistema che risponda alle esigenze del quotidiano. In particolare, si tratta di coinvolgere quei piccoli centri, collocati prevalentemente nelle aree marginali del Paese, spesso caratterizzati da fragili economie, aggravate oggi dagli effetti della pandemia da Covid 19 e segnati dalla presenza di gravi criticità demografiche e ambientali, nella loro rigenerazione civile ed economica, attivando le forze migliori del territorio.
Compito non facile, su cui si gioca una scommessa decisiva grazie al cospicuo finanziamento di centinaia di progetti in tutto il nostro paese.
Gli interventi del Piano per l’Attrattività dei borghi storici
In tal senso, l’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici” della Missione 1 – Componente 3 del PNRR mira a realizzare interventi finalizzati a:
- recupero del patrimonio storico, riqualificazione degli spazi pubblici aperti (es. eliminando le barriere architettoniche, migliorando l’arredo urbano), creazione di piccoli servizi culturali anche a fini turistici;
- favorire la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate;
- sostenere le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volte a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio.
Parte integrante della strategia è sicuramente l’approccio di favorire una forte collaborazione pubblico-privato, in linea con la Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società e con il Quadro d’azione europeo per il patrimonio culturale, che invita a promuovere approcci integrati e partecipativi al fine di generare benefici nei quattro pilastri dello sviluppo sostenibile: economia, diversità culturale, società e ambiente.
In questa logica, viene dato peso a quei progetti in grado di coinvolgere in modo diretto ed esplicito sia le comunità locali (i cittadini, le famiglie, ecc.), sia le organizzazioni produttive, imprese profit e non profit e le loro organizzazioni intermedie, allo scopo di stimolare la collaborazione, l’integrazione e la partnership in termini sia di co-progettazione sia di forme collaborative di gestione.
I progetti finanziati
La linea di finanziamento sostiene progetti di rigenerazione culturale, realizzati nei piccoli Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, caratterizzati da una significativa presenza del patrimonio culturale e ambientale nei quali sia presente un borgo storico o, nel caso di Comuni di piccole e piccolissime dimensioni, che si configurino nel loro complesso come un borgo storico.
Per borghi storici l’Avviso intende quegli insediamenti storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico.
Comune proponente e Comune aggregato
Il Comune proponente svolge il ruolo di soggetto attuatore degli interventi previsti dal Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale. In ipotesi di aggregazioni di Comuni, singoli interventi previsti dal Progetto possono essere realizzati, quale soggetto attuatore, dal Comune aggregato individuato come competente già nell’atto di aggregazione o nella dichiarazione di impegno all’aggregazione.
In ragione della titolarità dei beni o delle attività oggetto degli interventi del Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale, gli stessi possono essere attuati dal Comune proponente o dal Comune aggregato individuato come competente anche per il tramite (art. 4 dell’Avviso):
- di altri soggetti pubblici (ivi comprese strutture periferiche del Ministero della Cultura, soprintendenze, musei, biblioteche, ecc.), sulla base di atti e accordi perfezionati in conformità alla normativa vigente;
- di soggetti privati, selezionati in conformità della normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato speciale pubblico-privato. In questo caso, le condizioni e le modalità di attuazione indiretta degli interventi e la relativa fattibilità devono essere adeguatamente esplicitate nel Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale e concorrono alla valutazione di merito dello stesso.
Il partenariato sociale pubblico-privato
In effetti, come forma per realizzare gli interventi, viene previsto il partenariato sociale pubblico-privato che il comune proponente può costruire con diversi soggetti, sia operatori economici che organizzazioni del terzo settore (il Ministero ha chiarito che i soggetti privati sono tutti gli enti giuridici privati previsti nel nostro ordinamento).
La fattispecie richiamata dall’Avviso è il partenariato speciale previsto dall’art.151 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), finalizzato ad assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela: la disposizione consente alle PP.AA. proprietarie di beni culturali, di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato.
In questa logica, il comune proponente può avvalersi delle risorse professionali, finanziarie, di esperienza e conoscenza del territorio di partner disponibili, per organizzare in collaborazione gli interventi di rigenerazione culturale richiesti dall’Avviso.
Il ruolo del Codice del Terzo Settore
L’aspetto interessante è che il partenariato speciale viene richiamato anche dal codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), con una disposizione di coordinamento con il codice dei beni culturali (D.Lgs 42/2004). Infatti, l’art. 89/17 prevede che, in attuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attivita’ indicate all’articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attivita’ di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.
In sostanza, il partenariato con le organizzazioni del terzo settore in questo ambito è una forma di gestione indiretta dei beni culturali di proprietà pubblica, attraverso una collaborazione con organizzazioni senza finalità lucrative, che si occupano di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, o di organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale oppure di organizzazione e gestione di attivita’ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
Attivazione del partenariato
Il comune proponente, quindi potrà attivare questa forma di partenariato con più soggetti, profit e no-profit, ognuno in grado di dare un contributo decisivo alla rigenerazione del borgo, mettendo a disposizione sia risorse finanziarie e professionali, sia risorse di volontariato e di animazione sociale, sia risorse innovative di progettazione. E’ proprio questa la finalità dell’Avviso, in cui la modalità di partenariato diventa essa stessa il senso degli interventi per riattivare la vitalità dei borghi, attraverso l’imprenditorialità e la cura di beni comuni.
Lo stesso Avviso introduce questi aspetti come elementi di valutazione (Art.8). Proprio al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento delle comunità locali, le candidature possono essere corredate dall’adesione, con uno o più atti, di partner pubblici e privati, diversi dai soggetti attuatori (Comune proponente o Comune aggregato), i quali si impegnano a concorrere al raggiungimento degli obiettivi dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale attraverso interventi di cofinanziamento o l’esecuzione di interventi sinergici e integrati con quelli previsti nel medesimo Progetto.
In questo quadro, saranno ritenute meritevoli di un maggior punteggio le candidature accompagnate da formule di partenariato in grado di esprimere efficaci forme di coordinamento e collaborazione tra soggetti pubblici e privati, livelli istituzionali, soggetti del terzo settore e altri attori rilevanti per la realizzazione del Progetto.
In particolare, saranno positivamente apprezzate, oltre a quegli accordi tra pubbliche amministrazioni in grado di favorire la efficiente ed efficace gestione di servizi e attività, forme flessibili e innovative di gestione in ambito culturale attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privato, già perfezionati al momento della presentazione della candidatura o da perfezionarsi nei termini previsti dal Progetto nel rispetto delle pertinenti disposizioni di legge, anche in coerenza con quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici, dal Codice del Terzo Settore e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Il servizio è interessante e trovandomi alle prese con la definizione di una progettualità di questo tipo, vorrei approfittare dei vostri esperti per sottoporvi il seguenti quesito: Se un Comune (soggetto attuatore) presenta un accordo di collaborazione già in essere con un soggetto privato finalizzato alla realizzazione di un intervento / alla gestione di un bene-servizio culturale, il soggetto privato può essere anche un potenziale assegnatario di parte del budget di progetto (fornitore) da parte del Comune stesso per la realizzazione di questo o di altri interventi, nel rispetto del Codice degli Appalti? In altre parole, il fatto di dichiarare queste collaborazioni in… Leggi il resto »