Una nuova puntata della rubrica di aggiornamento e approfondimento “Jolly in pillole”, curata da Simona Anzani, collaboratrice di Omniavis Chiarelli. Ecco il commento alla recente sentenza del Tar sulla presenza di animali in spiaggia.
L’estate è tempo di mare e spiaggia, anche coi nostri amici a quattro zampe, come stabilito da una recente sentenza del Tar della Calabria.
Un’organizzazione ambientalista ha presentato un ricorso contro il sindaco, che aveva emesso una disposizione che proibiva ai proprietari di animali di accedere alle spiagge pubbliche del Comune, anche se dotati di museruola e guinzaglio. Le uniche eccezioni erano previste per i cani da soccorso e i cani guida per non vedenti.
L’associazione ha contestato la violazione del principio di proporzionalità, stabilito nell’articolo 1 della legge 241/1990 e delle disposizioni di una legge regionale che impongono ai comuni di mantenere un equilibrio adeguato tra uomo, ambiente e animali sul territorio.
Secondo il Tar, l’ordinanza del sindaco appartiene alla categoria degli atti a contenuto generale, poiché è rivolta a un numero indefinito di destinatari, ma questa natura legale non esime dall’obbligo di fornire una motivazione. Perciò, si applica il principio di esigibilità, che richiede una giustificazione quando è compatibile con le caratteristiche della disposizione, al fine di spiegare le esigenze specifiche che giustificano le limitazioni delle libertà che ne derivano.
La decisione di vietare l’accesso agli animali in spiaggia è stata considerata dal Tar “irragionevole e insensata, oltre che illogica e sproporzionata“.
Accesso animali in spiaggia: la sentenza del Tar
È disponibile il video della rubrica curata dalla Dottoressa Simona Anzani, in collaborazione con il Dottor Simone Chiarelli, nel quale viene commentata la recente sentenza.
Potete guardarlo direttamente nei player qui di seguito.