Il Ministero dell’Interno ha annunciato un importante contributo economico di 30 milioni di euro destinato a sostenere i bilanci degli enti locali in difficoltà per dissesto finanziario.


Il decreto, firmato il 30 luglio 2024 dal direttore centrale per la finanza locale, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Ministero, nella sezione dedicata ai decreti, all’interno del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e poi successivamente in Gazzetta Ufficiale.

30 milioni di euro per i bilanci degli enti locali in dissesto: destinazione dei fondi

I 30 milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Interno mirano a potenziare la “massa attiva” della gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto finanziario. Questo termine indica la somma di tutte le risorse economiche di un ente in dissesto che possono essere utilizzate per ripagare i debiti accumulati. L’incremento della massa attiva permette quindi agli enti locali di disporre di più risorse per risolvere le proprie problematiche finanziarie.

Il finanziamento proviene dal capitolo 1316 del bilancio del Ministero dell’Interno, che è il fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali. Tale fondo comprende risorse non impegnate nel 2023, ossia quelle somme stanziate ma non spese entro la fine dell’anno fiscale. Queste risorse, accantonate come previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono ora riassegnate per affrontare le situazioni di dissesto, in linea con gli articoli 259 e 260 del Testo Unico degli Enti Locali (decreto legislativo n. 267 del 2000).

Gli articoli 259 e 260 regolano la gestione finanziaria degli enti in dissesto, stabilendo le procedure per la liquidazione dei debiti e le modalità con cui l’ente in crisi deve predisporre il piano di risanamento. L’obiettivo di questi interventi è garantire che, attraverso una gestione ordinata e monitorata, gli enti possano progressivamente rientrare dalla situazione di dissesto.

Cosa significa quando un ente locale è in dissesto?

Si tratta di una procedura che viene messa in atto quando l’ente locale non è più in grado di svolgere le proprie funzioni ed erogare servizi indispensabili, oltre ad avere difficoltà nell’assolvere ai debiti. Questa procedura è definita dall’articolo 244 del testo unico degli enti locali (Tuel).

Dopo la deliberazione dello stato di dissesto, è necessario stabilire la condizione dell’ente. Si redige una relazione dettagliata poi presentata al ministero degli interni e alla corte dei conti a cui fa riferimento il territorio (Tuel, articolo 246). In seguito, si nomina un organo straordinario per la liquidazione che si occupa di rilevare la massa attiva e quella passiva dell’ente (Tuel, articoli 252-256). Questo organo è composto da commissari.

In seguito a queste procedure viene redatto un altro documento, il bilancio stabilmente riequilibrato, in cui le singole voci di spesa sono bilanciate e coprono tutti i servizi necessari. Durante i cinque o i tre anni successivi all’approvazione di questo documento, si procede al risanamento dell’ente.

Nel frattempo, si impongono dei limiti sulla contrazione di nuovi mutui e ai pagamenti in conto competenza, oltre alla possibilità di aumentare imposte e tasse locali per riequilibrare lo stato dell’ente (Tuel, articolo 248).

Per quel che riguarda i soggetti coinvolti, se gli amministratori sono considerati responsabili di questa situazione non potranno ricoprire per dieci anni specifici incarichi relativi al controllo e alla gestione, come i sindaci non saranno candidabili per dieci anni all’interno di ruoli di rappresentanza dello stato.

Il personale può essere ridimensionato e in questo caso deve essere conferito per cinque anni un contributo pari al trattamento economico del lavoratore.

Modalità di ripartizione

Il contributo complessivo di 30 milioni di euro sarà suddiviso tra i comuni che ne hanno fatto richiesta, in base a specifici criteri stabiliti dall’articolo 3-bis del decreto-legge n. 174 del 2012. Il riparto avviene tenendo in considerazione la popolazione residente in ciascun comune, dato che risulta fornito dall’ISTAT e aggiornato al penultimo anno prima della dichiarazione di dissesto finanziario. Questo meccanismo di calcolo permette di distribuire i fondi in modo proporzionale rispetto alla dimensione demografica del comune.

Per evitare che i comuni con popolazioni significativamente diverse ricevano contributi troppo disomogenei, il decreto stabilisce un criterio standardizzato: gli enti con più di 5.000 abitanti si considerano alla pari di un comune con 5.000 abitanti. Questa disposizione ha lo scopo di assicurare che i fondi siano distribuiti equamente anche tra enti di dimensioni maggiori, che potrebbero avere bisogno di contributi più consistenti per affrontare i propri debiti.

Enti beneficiari e tempi di erogazione

Il decreto prevede un elenco di comuni beneficiari, allegato al testo pubblicato, i quali riceveranno i fondi direttamente sul conto di tesoreria. I fondi risulteranno accreditati agli organi straordinari di liquidazione, ovvero le figure incaricate di gestire la liquidazione dei debiti degli enti in dissesto. Questo organo è istituito appositamente nei comuni dichiarati in crisi e ha il compito di risanare la situazione finanziaria mediante una gestione straordinaria delle risorse.

L’erogazione avverrà in un’unica soluzione e sarà completata entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto. Questa rapidità consente agli enti locali di avere immediatamente a disposizione i fondi necessari per riorganizzare i propri bilanci e avviare il percorso di risanamento.

Grazie a questo intervento, il Ministero dell’Interno garantisce un sostegno concreto agli enti locali che attraversano difficoltà economiche, assicurando che dispongano di risorse per affrontare i debiti e continuare a fornire servizi essenziali ai cittadini.

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